IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317,  recante  norme  di attuazione della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio  del  27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla
registrazione  degli animali e la circolare n. 11 del Ministero della
sanita'  del 14 agosto 1996, prot. n. 600.8/24436/12/AG 2160, recante
norme  tecniche  di  indirizzo  per  l'applicazione  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre
1996;
  Visto  il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente
attuazione  della  direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  e  aggiorna  la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del
26 giugno  1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
  Visto   il  decreto  legislativo  16 marzo  2006,  n. 158,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/74/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,   del   22 settembre   2003,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione  di  talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle   sostanze   beta-agoniste   nelle  produzioni  animali,  e  in
particolare  l'art.  14, comma 1, che reca norme per la registrazione
delle aziende zootecniche;
  Visto  l'art.  22  della  legge  del  29 dicembre  2000  n. 422, di
attuazione  della  direttiva  2000/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  10 aprile  2000,  che  modifica  l'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Visto  il Regolamento 2075/2005/CE della Commissione del 5 dicembre
2005   che   definisce  norme  specifiche  applicabili  ai  controlli
ufficiali relativi alla presenza di trichina;
  Vista  la  decisione  2000/678/CE  della Commissione del 23 ottobre
2000,  che  stabilisce  le  modalita'  di registrazione delle aziende
nelle  basi  di  dati  nazionali  per  animali  della  specie  suina,
conformemente alla citata direttiva 64/432/CEE;
  Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005
che concede all'Italia la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della
citata direttiva 92/102/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  16 maggio  2007,
recante:  «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1996,  n. 317»"  e  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  23 febbraio 2006,
concernente  «  Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi"»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91
del 19 aprile 2006;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  26 luglio  2001,
recante:  «  Piano  nazionale  di  eradicazione  e sorveglianza della
malattia  vescicolare  e  sorveglianza  della peste suina classica»",
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221
del 22 settembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  1° aprile 1997,
relativo  al  piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky
nella   specie  suina,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;
  Vista  la  decisione  della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre
2005,  relativa  a  talune  misure  sanitarie di protezione contro la
malattia vescicolare dei suini in Italia;
  Considerato  che  sul  territorio nazionale sono in vigore piani di
sorveglianza  ed  eradicazione  di  alcune  malattie  del  suino  che
prevedono    controlli    sanitari    nelle   aziende   suinicole   e
classificazione  delle  stesse  in  funzione  dello  status sanitario
acquisito;
  Considerato  che  tali piani sono stati approvati dalla Commissione
europea   in  funzione  dei  programmi  presentati  e  dei  risultati
raggiunti;
  Considerato  che  la  regolare  esecuzione  dei  sopra citati Piani
nazionali   di   eradicazione  e  sorveglianza  prevede  tra  l'altro
l'accreditamento   sanitario   delle   singole  aziende  suinicole  e
successivamente,  in  funzione  di  determinati  criteri, dell'intero
territorio regionale;
  Considerato  che  e'  indispensabile  per  il  raggiungimento  e il
mantenimento    dello    stato   di   accreditamento   una   corretta
implementazione  del  sistema  di identificazione e registrazione dei
suini,  ivi  compresa  la  registrazione  di  tutte  le  informazioni
previste  nella  Banca  dati  nazionale  dell'anagrafe  dei suini (di
seguito: BDN),
                               Ordina:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  Ai fini della presente ordinanza si intende per:
    a)  azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro
luogo,  anche  all'aria  aperta,  in  cui  gli  animali  sono tenuti,
allevati   o  commercializzati,  comprese  le  stalle  di  sosta  dei
commercianti  ed  i  mercati.  Ciascuna  azienda  viene  univocamente
identificata  dal  codice  IT  seguito  da  un  codice di 8 caratteri
composto da:
      codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
      sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
      numero  progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune
(tre caratteri);
    b)  allevamento:  un  animale  o l'insieme degli animali che sono
tenuti  in  un'azienda  intesa come unita' epidemiologica; in caso di
piu'  allevamenti  in  un'azienda  questi  ultimi  devono  costituire
un'unica  unita'  avente  la  medesima  qualifica  sanitaria. Ciascun
allevamento viene univocamente identificato da:
      1) codice azienda (di cui alla lettera precedente);
      2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
      3) codice della specie animale;
    c)  allevamento  da  riproduzione:  l'allevamento  in cui vengono
detenuti  verri  e  scrofe destinati alla produzione di suinetti fino
alla fase di svezzamento;
    d) allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui
sono  presenti  riproduttori  e suini in accrescimento fino alla fine
dello  svezzamento  e/o  magronaggio,  destinati ad un allevamento da
ingrasso;
    e) allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui
sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di
ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;
    f)  allevamento  da  ingrasso:  allevamento  in cui sono presenti
suini  in  accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio
fino  alla  fine  della fase produttiva destinati esclusivamente alla
macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso;
    g) allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che
detiene  fino  ad  un massimo di quattro suini in accrescimento non a
scopo   commerciale   e   che   non  movimenta  animali  verso  altri
allevamenti;
    h)  stalla  di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai
sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
8 febbraio  1954,  n. 320,  come  specificato all'art. 11 del decreto
legislativo  22 maggio  1999,  n. 196, nella quale vi sia un regolare
avvicendamento  degli  animali comprati e venduti entro trenta giorni
dall'acquisto;  ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di
sosta    quelle   aziende   che,   indipendentemente   dall'indirizzo
produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla
stalla di sosta;
    i)  centri  di  raccolta:  i  centri  di cui all'art. 1, comma 2,
lettera p), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
    j) BDN: banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche di cui al
decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero
della   salute   presso   l'Istituto   zooprofilattico   sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise;
    k)  animale:  qualsiasi  animale della famiglia suidae, esclusi i
suini selvatici;
    l)  suini  selvatici:  suini che non sono tenuti o allevati in un
azienda;
    m)proprietario   dell'allevamento:  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun
proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
    n)  detentore:  qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
degli  animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o
nel  mercato,  nel  caso  in  cui  il  detentore  non coincida con il
proprietario, anche il detentore e' individuato con il proprio codice
fiscale.