IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela dei consumatori

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti   gli   articoli 10   e  11  del  predetto  regolamento  (CE)
n. 510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione   di   origine   protetta   «Pretuziano  delle  Colline
Teramane»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il   decreto  15 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2005, con il
quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Teramo,  e'  stata  designata  quale autorita' pubblica incaricata di
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Pretuziano delle Colline Teramane»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  15 giugno  2005,  data  di  emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato che la regione Abruzzo, pur essendone richiesto, non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Pretuziano  delle  Colline  Teramane» anche nella fase intercorrente
tra  la  scadenza  della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della
stessa  oppure  l'autorizzazione  all'eventuale  nuovo  organismo  di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  15 giugno  2005,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Teramo oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  alla  Camera di commercio, industria,
agricoltura  e  artigianato di Teramo, con sede in Teramo, via Savini
n. 48/50, con decreto 15 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane»
registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del
25 agosto  2003,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del decreto di
rinnovo   dell'autorizzazione   all'Ente   Camerale   stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.