IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 1107/96  e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/96,  sono  automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1263/96  del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 142  del 21 giugno 2005, con il quale
l'«Ente  nazionale risi», e' stata designata quale autorita' pubblica
incaricata  di  effettuare  i  controlli sulla indicazione geografica
protetta «Riso nano vialone veronese»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dall'8 giugno  2005,  data  di  emanazione  del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che la regione Veneto, pur essendone richiesto, non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta «Riso nano
vialone  veronese»  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  8 giugno  2005,  fino
all'emanazione  del  decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'«Ente
nazionale risi» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata all'«Ente nazionale risi», con sede in
Milano,  Pio  XI  n. 1,  con  decreto  8 giugno 2005, ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica protetta «Riso nano vialone
veronese»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  (CE)
n. 1263/96  del  1° luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto   di   rinnovo  dell'autorizzazione  all'Ente  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.