IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999.
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i  Consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (  DOP)  e  delle indicazioni geografiche protette
(IGP),  e  individuazione  dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
  Visto   il  decreto  12 settembre  2000,  n. 410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi  derivanti  dalle  attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP incaricati dal Ministero;
  Visto  il  decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -  n. 272  del  21 novembre  2000  con  il  quale,
conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono
state  impartite  le  direttive per la collaborazione dei Consorzi di
tutela  delle  DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione
Frodi,  ora  Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei
prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attivita' di vigilanza;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 134  del 12 giugno 2001, recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  21  del  citato  decreto  12 aprile  2000,  recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L.
163   del   2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione d'origine protetta «Castelmagno».
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 giugno  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale -
n. 160  del  10 luglio  2002,  con  il  quale  e' stato attribuito al
Consorzio   per   la   tutela  del  formaggio  «Castelmagno»  DOP  il
riconoscimento  e  l'incarico  a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della
DOP «Provolone Valpadana»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° giugno  2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale -
n. 166  del  19 luglio 2005, concernente la conferma dell'incarico al
Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP a svolgere le
funzioni  di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 nei riguardi della DOP «Castelmagno»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento   (CEE)   n. 2081/92,   relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera
«formaggi»   individuata   all'art.   4  del  medesimo  decreto,  che
rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;
  Considerato  che  il  citato Consorzio non ha modificato il proprio
statuto approvato con il decreto 10 giugno 2002 sopra citato;
  Ritenuto  pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
in  capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP a
svolgere  le  funzioni  indicate  all'art.  14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Castelmagno»;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  E'  confermato  per  un  triennio,  a  decorrere dalla data del
presente  decreto l'incarico, concesso con il decreto 10 giugno 2002,
e   gia'   confermato  al  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio
«Castelmagno»  DOP  con  sede  in  piazza  Caduti  n. 1 - Castelmagno
(Cuneo),  a  svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Castelmagno».
  2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste   nel  decreto  26 aprile  2002,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  e  revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto
12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti
di  rappresentativita'  dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2008
                                       Il direttore generale: Deserti