IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 1107/96  e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/96,  sono  automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette"»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 dell'8 settembre 2000 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 142  del 21 giugno 2005, con il quale
l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  Spa»  con sede in Roma, piazza Marconi
n. 25,   e'   stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere   dall'8 giugno   2005,  data  di  emanazione  del  decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che il Consorzio di tutela oliva da mensa DOP la Bella
della  Daunia  cultivar  Bella di Cerignola, pur essendone richiesto,
non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare l'organismo di controllo da
autorizzare   per  il  triennio  successivo  alla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «La Bella
della  Daunia»  anche  nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  8 giugno  2005,  fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  a «Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  Spa» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita'
-  Societa'  per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare
Spa»  con  sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, con decreto 27 gennaio
2004,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n. 1904/2000  dell'8 settembre  2000, e' prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo  stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione di altra
struttura di controllo.