LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto  5 dicembre  2005,  n. 252  (di seguito: decreto
n. 252/2005),   recante  la  disciplina  delle  forme  pensionistiche
complementari;
  Visto,  in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005
che  attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito:   COVIP)   lo  scopo  di  perseguire  la  trasparenza  e  la
correttezza  dei  comportamenti  e  la sana e prudente gestione delle
forme pensionistiche complementari;
  Visto  l'art.  19,  comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che
attribuisce  alla  COVIP il compito di definire le condizioni che, al
fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
comparabilita'  e portabilita', le forme pensionistiche complementari
devono   soddisfare  per  potere  essere  ricondotte  nell'ambito  di
applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;
  Visto  l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005, che
attribuisce  alla  COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti
le  disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio,
le  modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche
complementari;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che
prevede  che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza
dei  comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;
  Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale sono
stati  adottati  gli  schemi  di  statuto,  di  regolamento e di nota
informativa;
  Vista   la   deliberazione   COVIP  del  31 gennaio  2008,  recante
istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo;
  Rilevata  l'esigenza  di  definire  regole omogenee per la raccolta
delle   adesioni   da   parte   di   tutte  le  forme  pensionistiche
complementari,   al  fine  di  tutelare  l'adesione  consapevole  dei
soggetti  destinatari,  avuto  riguardo  al  buon  funzionamento  del
sistema di previdenza complementare;
  Ritenuto,   altresi',   opportuno  integrare  le  predette  regole,
precisando  che  la  raccolta  attraverso  l'utilizzo  delle  reti di
distribuzione  abilitate  al  collocamento  di  prodotti finanziari o
assicurativi  avvenga  tenendo  anche  presenti  le  disposizioni  di
settore e i controlli delle competenti Autorita';
  Tenuto  conto  delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di    consultazione   delle   parti   sociali   e   degli   organismi
rappresentativi  dei  soggetti  vigilati,  dei prestatori dei servizi
finanziari  e  dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire
dal 21 aprile 2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  si applica alle forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 3 del decreto n. 252/2005.
  2.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre,
in  quanto  compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui
all'art.  15-ter  del  decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni
raccolte in Italia.