LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo; Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio; Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa; Vista la deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, recante istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo; Rilevata l'esigenza di definire regole omogenee per la raccolta delle adesioni da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari, avuto riguardo al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Ritenuto, altresi', opportuno integrare le predette regole, precisando che la raccolta attraverso l'utilizzo delle reti di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi avvenga tenendo anche presenti le disposizioni di settore e i controlli delle competenti Autorita'; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 21 aprile 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3 del decreto n. 252/2005. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.