IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  Senato  Accademico  Integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di
diverse componenti;
  Visto  lo  Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive
modificazioni;
  Vista  la  delibera del Senato Accademico in composizione allargata
del  31 maggio  2007 che ha approvato la modifica degli articoli: 12,
comma 2,  «Rettore»  -  24,  comma 1,  «Preside  di  Facolta» - e 82,
commi 1   e   2,  «Scadenze  temporali  ed  elezioni»  dello  Statuto
dell'Universita' degli studi di Cagliari;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio
2007  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette
modifiche;
  Vista  la  nota  del  direttore  generale  del  M.U.R.  n. 2829 del
2 agosto  2007,  con  la  quale  si  comunica  che  alla  luce  degli
orientamenti  ministeriali  non  si  ritiene  opportuno modificare le
procedure   relative   agli   organi   accademici,   con  particolare
riferimento  alla  durata dei mandati e che, pertanto, debbano essere
mantenute le norme statutarie vigenti;
  Vista  la  delibera del Senato Accademico in composizione allargata
del  27 settembre 2007 che ha approvato in via definitiva i succitati
articoli;
  Vista  la  delibera del Senato Accademico in composizione allargata
del  19 luglio  2007 che ha approvato la modifica degli articoli: 24,
«Preside  di  Facolta»  - 26, «Consiglio di Classe» - 27, «Presidente
del Consiglio di Classe» - 28, «Corsi di studio»;
  Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre
2007  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette
modifiche;
  Viste  le  note  rettorali  n. 9169 del 19 luglio 2007 e n. 592 del
16 gennaio  2008  con le quali sono state trasmesse al M.U.R., per il
prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo;
  Viste  le note dirigenziali n. 4563 del 7 aprile 2008 e n. 5186 del
21 aprile  2008  nonche' la nota rettorale n. 6109 del 15 maggio 2008
con  le  quali  questa  amministrazione  ha  sollecitato  il suddetto
controllo di legittimita' e di merito presso il M.U.R.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sottoelencati articoli dello Statuto dell'Universita' degli Studi
di  Cagliari  sono  modificati  cosi'  come  indicato  nel  prospetto
sottoriportato:
  E' approvata la modifica dell'art. 12, comma 2 che, pertanto, viene
riformulato come segue:
  «Art. 12, comma 2, (Rettore). - Omissis.
  2.  Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima  fascia a tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici e
non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
  (Omissis).».
  E'  approvata  la  modifica dell'art. 24 che viene riformulato come
segue:
  «Art.  24  (Preside  di  facolta).  -  1. Il Preside di facolta' e'
eletto  dal Consiglio di facolta', nella sua composizione piu' ampia,
tra  i  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo di prima fascia a tempo
pieno.  E'  nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni
accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
  2.  L'elezione  del  Preside  si  svolge  con  i  modi  e nei tempi
stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.
  E'  approvata  la  modifica dell'art. 26 che viene riformulato come
segue:
  «Art.  26  (Consiglio  di  Classe).  - 1. Il Consiglio di classe e'
composto:
    a) dai  professori  e  dai  ricercatori  che  svolgono  attivita'
didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe;
    b) dai  rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle
altre  componenti, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento
delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
  Il  Regolamento  di facolta' puo' prevedere che la composizione del
Consiglio  di classe sia integrata da un rappresentante del personale
dell'area  tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute
nel Regolamento generale di Ateneo.
  2. Il Consiglio di classe:
    a) propone  al  Consiglio  di  facolta'  il piano d'attivazione e
copertura   degli  insegnamenti.  A  tal  fine  puo'  servirsi  della
collaborazione  dei  Consigli  d'Area.  Le modalita' per ripartire il
carico   didattico,  secondo  criteri  di  funzionalita'  e  di  equa
ripartizione,  saranno  definite  nel  Regolamento di facolta', fatti
salvi  i  diritti  dei  professori  e  dei ricercatori previsti dalla
legislazione vigente;
    b) predispone   per   il   Consiglio  di  facolta'  le  relazioni
sull'attivita'  didattica,  anche  al  fine  di fornire elementi agli
organi preposti all'attivita' valutativa;
    c) formula al Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito a
quanto attiene ai Corsi di studio;
    d) organizza  l'attivita'  di  tutorato  e  di  tirocinio per gli
studenti iscritti;
    e) esamina  le  proposte  della  Commissione  paritetica  di  cui
all'art. 33 del presente Statuto;
    f) elegge il Presidente del consiglio di classe.
  3.  Il  Consiglio  di classe, integrato con i titolari di contratti
sostitutivi:
    a) stabilisce  i  contenuti didattici e le modalita' dei corsi di
insegnamento,  coordinandoli  tra  loro  e  promuove  nuove modalita'
didattiche;
    b) delibera   in  merito  ai  piani  di  studio  individuali,  ai
trasferimenti,  ai  passaggi,  alla convalida di esami e su eventuali
domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;
  4. Sulle  proposte di conferimento degli insegnamenti, il Consiglio
di  classe  delibera  in  composizione  ristretta  ai professori e ai
ricercatori.
  5.  Le Classi di Corsi di studio individuabili come appartenenti ad
una  comune  area  scientifico-culturale  possono  essere rette da un
unico  Consiglio.  Tale  raggruppamento,  deliberato dal Consiglio di
facolta'  anche  in  base  a  valutazioni  di  carattere  numerico ed
organizzativo,  e'  approvato  dal  Senato Accademico. Qualora in una
facolta' sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a
valutazioni  di carattere numerico ed organizzativo, la facolta' puo'
proporre  al Senato Accademico che i Consigli delle Classi coincidano
con il Consiglio di facolta'.
  6.  Nel  caso  di  Corsi  di  laurea  decentrati  nel territorio il
Regolamento  di  facolta'  puo'  prevedere  la  creazione di autonomi
Consigli di corso di studio.
  E'   approvata   la  modifica  dell'art.  27,  comma 1,  che  viene
riformulato come segue:
  «Art.  27  (Presidente del Consiglio di classe). - 1. Il Presidente
del   Consiglio   di  classe  e'  eletto  dal  Consiglio,  nella  sua
composizione  prevista  nel comma 1 dell'art. 26, tra i professori di
ruolo  e fuori ruolo a tempo pieno afferenti. E' nominato con decreto
del  Rettore,  dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile
per  piu'  di  due mandati consecutivi. L'elezione del Presidente del
Consiglio  di  classe  si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel
Regolamento generale d'Ateneo.
  2. Invariato.».
  E'   approvata   la  modifica  dell'art.  28,  comma 4,  che  viene
riformulato come segue:
  «Art. 28 (Corsi di studio). - Omissis.
  4.   In   caso  di  comprovate  esigenze  di  organizzazione  della
didattica,  le  facolta',  in  sostituzione  dei  Consigli di classe,
possono  attivare  Consigli  di  corso di studio. Nelle facolta' dove
sono  istituiti  i  Consigli  di  corsi di studio, non possono essere
istituiti  i  Consigli  di  classe, salvo quanto previsto dal comma 6
dell'art.  26.  Ai Consigli di corso di studi e ai loro presidenti si
applicano  le norme statutarie e regolamentari previste per le Classi
di corsi di studio.».
  E'  approvata  la  modifica  dell'art.  82,  commi 1 e 2, che viene
riformulato come segue:
  «Art.  82  (Scadenze  temporali  ed elezioni). - 1. Le modifiche di
Statuto  relative  alla  durata  e al numero dei mandati elettivi non
comportano  in nessun caso una variazione della durata dei mandati in
corso  al  momento  della  loro  entrata  in  vigore.  Ai  fini della
rieleggibilita',  il  numero  dei  mandati  da  considerare e' quello
previsto  dalle  norme  in vigore al momento della convocazione delle
elezioni,  computandosi allo stesso modo i mandati precedenti, quello
in corso e quelli successivi ad eventuali modifiche di Statuto.
  2.  La  durata  e  il  numero  dei  mandati elettivi possono essere
modificati  dal  Senato  Accademico  in composizione allargata con la
maggioranza  di  due terzi degli aventi diritto al voto. La votazione
deve  essere  ripetuta  non  prima  di  centottanta giorni e non dopo
duecentodieci.
  Non  si  procede alla seconda votazione se la modifica e' approvata
nella prima votazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti
degli aventi diritto.».