L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 17 dicembre 2007; Visti: la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); l'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n. 7/2007); il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007); * la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002); la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di seguito: deliberazione n. 22/04); la deliberazione dell'Autorita' 8 marzo 2007, n. 56/2007; la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2007, n. 162/2007 (di seguito: deliberazione n. 162/2007); la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2007, n. 245/2007. Considerato che: l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 (di seguito: mercato regolamentato), e secondo le modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/2004; il medesimo art. 11, comma 1, stabilisce che le modalita' di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l'Autorita'; e che tale provvedimento e' stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell'Autorita', espresso con deliberazione n. 162/2007; il decreto 12 luglio 2007 stabilisce, all'art. 1, commi 1 e 2, che la cessione delle predette aliquote relative a ciascun anno sia effettuata presso il mercato regolamentato con quote mensili uguali secondo tempistiche differenziate in ragione dell'entita' delle medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalita' economiche di tali offerte siano definite dall'Autorita'; l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalita' di determinazione del corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato per la quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso il mercato regolamentato; l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, siano subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di una quota del gas importato e attribuisce: a) al Ministero il compito di definire la predetta quota in misura rapportata ai volumi complessivamente importati; b) all'Autorita' il compito di determinare le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori; la determinazione da parte dell'Autorita' delle modalita' economiche di offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimento di gas dovute allo Stato potra' risultare piu' efficace, ai fini della promozione della concorrenza e della liquidita' del mercato del gas naturale, ove tale intervento sia coordinato con la definizione delle modalita' di offerta presso il mercato regolamentato delle quote di gas importato di cui al sopra citato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007. Ritenuto che: sia necessario, nelle more della definizione di una disciplina coordinata di offerta presso il mercato regolamentato dei quantitativi di gas di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7/2007, anche in esito alle disposizioni che saranno adottate dal Ministero ai sensi del medesimo art. 11, comma 2, definire modalita' economiche di offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato limitatamente alle aliquote dovute per l'anno 2006; sia opportuno, al fine di promuovere la trasparenza e la liquidita' del mercato, che le modalita' economiche di cui al precedente alinea siano definite mediante procedure concorsuali effettuate dal titolare delle concessioni di coltivazione di gas ed aperte a tutti i soggetti abilitati ad operare presso il mercato regolamentato, con l'eccezione dei soggetti che vi operano in qualita' di gestori di infrastrutture del sistema nazionale del gas; sia necessario prevedere che l'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato sia limitato alla quota delle predette aliquote determinata in coerenza con le tempistiche di offerta stabilite dal decreto 12 luglio 2007 e con la data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatta salva la facolta' del titolare di concessione di coltivazione di offrire presso il mercato regolamentato anche la quota rimanente: in particolare sia opportuno riconoscere la facolta' al titolare della concessione di coltivazione di offrire la differenza tra la quota parte delle aliquote dovute nei mesi di febbraio e marzo 2008 e la totalita' delle aliquote dovute per l'anno 2006; la cessione delle aliquote e' prevista a regime secondo quote mensili decorrenti rispettivamente: a) dal mese di ottobre dell'anno di riferimento al mese di marzo dell'anno successivo (sei mesi), ove le aliquote siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero; b) dal mese di gennaio dell'anno di riferimento al mese di marzo dell'anno successivo (tre mesi), nel caso in cui le aliquote siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc. Delibera: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1.1 Il presente provvedimento definisce ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto 12 luglio 2007, le modalita' economiche di offerta presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006.