L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 17 dicembre 2007;
  Visti:
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    l'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n. 7/2007);
    il  decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il
Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007);
    *   la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito:
deliberazione n. 137/2002);
    la  deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di
seguito: deliberazione n. 22/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 8 marzo 2007, n. 56/2007;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 giugno 2007, n. 162/2007 (di
seguito: deliberazione n. 162/2007);
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2007, n. 245/2007.
  Considerato che:
    l'art.  11,  comma 1,  del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le
aliquote  del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute
allo  Stato,  a  decorrere  da  quelle  dovute per l'anno 2006, siano
cedute  dai  titolari  delle  concessioni  di  coltivazione presso il
mercato  regolamentato  delle  capacita'  di  cui  all'art.  13 della
deliberazione  n.  137/2002  (di  seguito:  mercato regolamentato), e
secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  1  della  deliberazione n.
22/2004;
    il  medesimo  art.  11,  comma 1,  stabilisce che le modalita' di
cessione  delle  predette  aliquote  siano  stabilite con decreto del
Ministro,  sentita  l'Autorita';  e  che  tale provvedimento e' stato
adottato  dal  Ministro  con  il  decreto  12 luglio  2007, dopo aver
acquisito   il   prescritto   parere   dell'Autorita',  espresso  con
deliberazione n. 162/2007;
    il  decreto  12 luglio  2007 stabilisce, all'art. 1, commi 1 e 2,
che  la  cessione delle predette aliquote relative a ciascun anno sia
effettuata  presso  il mercato regolamentato con quote mensili uguali
secondo  tempistiche  differenziate  in  ragione  dell'entita'  delle
medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalita' economiche di tali
offerte siano definite dall'Autorita';
    l'art.  1,  comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalita'
di  determinazione  del  corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato
per  la  quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso
il mercato regolamentato;
    l'art.  11,  comma 2,  del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le
autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello
sviluppo  economico  (di  seguito: il Ministero) ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 164/2000, siano subordinate all'obbligo di
offerta,  presso  il  mercato  regolamentato,  di  una  quota del gas
importato e attribuisce:
      a) al  Ministero  il  compito  di definire la predetta quota in
misura rapportata ai volumi complessivamente importati;
      b) all'Autorita'  il  compito  di  determinare  le modalita' di
offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori;
    la   determinazione   da  parte  dell'Autorita'  delle  modalita'
economiche  di offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione
di  giacimento  di  gas  dovute  allo  Stato  potra'  risultare  piu'
efficace,   ai  fini  della  promozione  della  concorrenza  e  della
liquidita'  del  mercato  del  gas  naturale, ove tale intervento sia
coordinato  con  la  definizione delle modalita' di offerta presso il
mercato  regolamentato  delle  quote di gas importato di cui al sopra
citato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007.
  Ritenuto che:
    sia  necessario,  nelle  more della definizione di una disciplina
coordinata   di   offerta   presso   il   mercato  regolamentato  dei
quantitativi   di   gas   di  cui  all'art.  11,  commi 1  e  2,  del
decreto-legge n. 7/2007, anche in esito alle disposizioni che saranno
adottate  dal  Ministero  ai  sensi  del  medesimo  art. 11, comma 2,
definire  modalita' economiche di offerta delle aliquote del prodotto
della   coltivazione   dei   giacimenti  di  gas  dovute  allo  Stato
limitatamente alle aliquote dovute per l'anno 2006;
    sia  opportuno,  al  fine  di  promuovere  la  trasparenza  e  la
liquidita'  del  mercato,  che  le  modalita'  economiche  di  cui al
precedente  alinea  siano  definite  mediante  procedure  concorsuali
effettuate  dal  titolare delle concessioni di coltivazione di gas ed
aperte  a  tutti  i  soggetti  abilitati ad operare presso il mercato
regolamentato,  con  l'eccezione  dei  soggetti  che  vi  operano  in
qualita' di gestori di infrastrutture del sistema nazionale del gas;
    sia  necessario  prevedere  che  l'obbligo  di  offerta presso il
mercato regolamentato sia limitato alla quota delle predette aliquote
determinata  in  coerenza con le tempistiche di offerta stabilite dal
decreto  12 luglio  2007  e  con  la  data  di  entrata in vigore del
presente  provvedimento,  fatta  salva  la  facolta'  del titolare di
concessione   di   coltivazione   di   offrire   presso   il  mercato
regolamentato  anche la quota rimanente: in particolare sia opportuno
riconoscere la facolta' al titolare della concessione di coltivazione
di offrire la differenza tra la quota parte delle aliquote dovute nei
mesi  di febbraio  e marzo  2008 e la totalita' delle aliquote dovute
per l'anno 2006;
    la  cessione  delle  aliquote  e' prevista a regime secondo quote
mensili decorrenti rispettivamente:
      a) dal   mese  di ottobre  dell'anno  di  riferimento  al  mese
di marzo  dell'anno  successivo  (sei  mesi),  ove  le aliquote siano
superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero;
      b) dal   mese  di gennaio  dell'anno  di  riferimento  al  mese
di marzo dell'anno successivo (tre mesi), nel caso in cui le aliquote
siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di
Smc.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1.1  Il  presente  provvedimento  definisce  ai  sensi dell'art. 1,
comma 4,  del  decreto  12 luglio  2007,  le  modalita' economiche di
offerta  presso  il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di
giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006.