IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il   decreto  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004, con il
quale  l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti
alimentari  Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola
n.   9   e'   stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere   dal  30 giugno  2005,  data  di  emanazione  del  decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino
Toscano  D.O.P.,  con  nota  del  17 aprile  2008,  ha  comunicato di
confermare  l'organismo  «Certiprodop  -  Societa'  di certificazione
prodotti   alimentari   Srl»   quale  organismo  di  controllo  e  di
certificazione  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Pecorino
Toscano  »  ai  sensi  dei  citati  articoli 10  e  11  del  predetto
Regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino
Toscano»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'organismo  «Certiprodop  - Societa' di certificazione
prodotti alimentari Srl» la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con 30 giugno 2005, fino all'emanazione
del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo
«Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo «Certiprodop - Societa'
di  certificazione  prodotti  alimentari  Srl», con sede in Treviglio
(Bergamo),  via  Roggia  Vignola n. 9, con decreto 30 giugno 2005, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Pecorino  Toscano» registrata con il Regolamento (CE) n. 1263/96 del
1° luglio   1996,   e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto
ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.