IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni; Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2004 concernente l'approvazione del regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica; Visto il decreto direttoriale 19 aprile 2004 concernente l'approvazione delle specifiche tecnico-funzionali e dei protocolli di comunicazione per l'adeguamento dei sistemi informatici delle sale-bingo, ai fini della gestione del gioco del Bingo con interconnessione telematica; Visto, in particolare, l'art. 44 del decreto direttoriale 1° aprile 2004 il quale stabilisce, tra l'altro, che il decreto stesso si applica a decorrere dalla data che sara' fissata con successivo decreto direttoriale; Considerate la necessita', a seguito di sopravvenute esigenze organizzative, di apportare alcune modifiche alle disposizioni di cui ai sopraindicati decreti direttoriali 1° aprile 2004 e 19 aprile 2004, nonche' l'opportunita' di dare applicazione alle disposizioni medesime; Decreta: Art. 1. Modificazioni al decreto direttoriale 1° aprile 2004 1. Al decreto direttoriale 1° aprile 2004, recante regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2004, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 degli articoli 12 e 23, e' sostituito dal seguente: «1. Il pagamento del premio bingo di sala e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco»; b) il comma 3 dell'art. 12, e' sostituito dal seguente: «3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene le informazioni relative al premio assegnato, i dati identificativi del vincitore e l'indicazione del relativo documento di riconoscimento. Il vincitore, ai fini della riscossione, trasmette ad AAMS apposita richiesta allegando la ricevuta e copia conforme all'originale del documento indicato nella ricevuta. La richiesta di riscossione contiene nome, cognome, codice fiscale, tipo e numero del documento di riconoscimento che sono stati comunicati dalla sala ad AAMS all'atto della richiesta di autorizzazione al rilascio della ricevuta, nonche' le coordinate bancarie e postali nel formato IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente bancario o postale del beneficiario. La richiesta di riscossione e' trasmessa non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio della ricevuta, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c)»; c) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sistema di gestione dei flussi finanziari). - 1. AAMS rende disponibile a ciascuna sala, sulla base dei dati delle partite effettuate nella settimana contabile, l'importo dovuto a titolo di prelievo erariale, di compenso dovuto per il controllore centralizzato del gioco e di montepremi, al netto delle vincite pagate in sala. Il concessionario e' obbligato a versare, entro il termine di cinque giorni dalla data finale della settimana contabile di riferimento, l'importo stesso con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni tramite modello F24-Accise utilizzando il codice tributo che sara' successivamente comunicato da AAMS. 2. Il versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. Il versamento del montepremi, al netto delle vincite pagate in sala, e' garantito da apposita cauzione bancaria il cui importo sara' determinato sulla base dei parametri fissati da AAMS. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.»; d) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Sistema di gestione dei flussi finanziari). - 1. AAMS rende disponibile alle sale, sulla base dei dati delle partite effettuate nella settimana contabile, l'importo dovuto a titolo di prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco. Il concessionario e' obbligato a versare, entro il termine di cinque giorni dalla data finale della settimana contabile di riferimento, l'importo stesso con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni tramite modello F24-Accise indicando il codice tributo che sara' successivamente comunicato da AAMS. 2. Il versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 4. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione, approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), da parte della sala presso la quale si e' realizzata la vincita. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini stabiliti nell'art. 23, comma 3. 5. Il pagamento dei premi e' garantito da apposita cauzione bancaria il cui importo e' proposto dalla sala-master nella dichiarazione di cui all'allegato 1) ed approvato da AAMS. Nel caso in cui l'ammontare del montepremi sia superiore all'importo garantito, la sala-master e' tenuta all'immediata integrazione della cauzione bancaria. La cauzione bancaria e' escussa da AAMS in caso di inadempimento a quanto prescritto al comma 4. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione e' disposta la revoca della concessione. L'inadempimento da parte della sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16.»; e) il comma 1 dell'art. 31, del decreto direttoriale 1° aprile 2004, e' sostituito dal seguente: «1. Il pagamento dei premi di cui all'art. 30, comma 2, lettere a) e b) e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco»; f) l'art. 32 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Sistema di gestione dei flussi finanziari). - 1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e' effettuato dal concessionario, con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni tramite modello F24-Accise. Tale versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione, approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera d), da parte delle sale presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini indicati nell'art. 31, comma 3. 3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del bingo accumulato intersala, la sala-master assicura con apposita cauzione, di cui al comma 2 dell'art. 13, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da AAMS. L'importo e' escusso da AAMS in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16. 4. I premi non riscossi sono versati all'Amministrazione entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 31.»; g) l'art. 40, e' sostituito dal seguente: «Art. 40 (Pagamento delle vincite). - 1. Al termine della partita, la sala, ai fini dell'assegnazione dei premi di cui al precedente art. 39, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta ovvero, su richiesta dei vincitori, incrementa il valore del credito di gioco dei vincitori con un importo pari dell'ammontare dei premi. Ultimato il gioco, i giocatori sono obbligati a richiedere alla sala la riscossione del credito di gioco, la quale avviene immediatamente in contanti qualora il credito stesso non sia superiore a Euro 1.000. Ai fini della riscossione dei crediti di gioco il cui importo e' superiore a Euro 1.000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta. 2. Le ricevute di cui al comma 1 contengono le informazioni relative al premio assegnato ovvero al credito di gioco, i dati identificativi del vincitore e l'indicazione di un documento di riconoscimento. Il vincitore, ai fini della riscossione, trasmette ad AAMS apposita richiesta allegando la ricevuta e copia conforme all'originale del documento indicato nella ricevuta. La richiesta di riscossione contiene nome, cognome, codice fiscale, tipo e numero del documento di riconoscimento che sono stati comunicati dalla sala ad AAMS all'atto della richiesta di autorizzazione al rilascio della ricevuta, nonche' le coordinate bancarie e postali nel formato IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente bancario o postale del beneficiario. La richiesta di riscossione e' trasmessa non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio della ricevuta, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c).»; h) l'art. 41 e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Sistema di gestione dei flussi finanziari). 1. AAMS rende disponibile a ciascuna sala, sulla base dei dati delle partite effettuate nella settimana contabile, l'importo dovuto a titolo di prelievo erariale, di compenso dovuto per il controllore centralizzato del gioco ed il montepremi, al netto delle vincite pagate in sala. Il concessionario e' obbligato a versare, entro il termine di cinque giorni dalla data finale della settimana contabile di riferimento, l'importo stesso con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni tramite modello F24-Accise indicando il codice tributo che sara' successivamente comunicato da AAMS. 2. Il versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. Il versamento del montepremi al netto delle vincite pagate in sala e' garantito da apposita cauzione bancaria il cui importo sara' determinato sulla base dei parametri fissati da AAMS. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.»; i) l'allegato 1 del decreto direttoriale 1° aprile 2004, e' sostituito con l'allegato 1 al presente decreto.