IL  DIRETTORE  GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
                                Stato
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16 novembre 2000, e le successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  l'approvazione  del
regolamento di gioco del Bingo;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari
e delle compensazioni;
  Visto   il   decreto   direttoriale   1° aprile   2004  concernente
l'approvazione    del   regolamento   del   gioco   del   Bingo   con
interconnessione telematica;
  Visto   il   decreto   direttoriale   19 aprile   2004  concernente
l'approvazione  delle  specifiche tecnico-funzionali e dei protocolli
di  comunicazione  per  l'adeguamento  dei  sistemi informatici delle
sale-bingo,   ai   fini  della  gestione  del  gioco  del  Bingo  con
interconnessione telematica;
  Visto, in particolare, l'art. 44 del decreto direttoriale 1° aprile
2004  il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che il decreto stesso si
applica  a  decorrere  dalla  data  che  sara' fissata con successivo
decreto direttoriale;
  Considerate  la  necessita',  a  seguito  di  sopravvenute esigenze
organizzative, di apportare alcune modifiche alle disposizioni di cui
ai  sopraindicati  decreti  direttoriali  1° aprile  2004 e 19 aprile
2004,  nonche'  l'opportunita' di dare applicazione alle disposizioni
medesime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Modificazioni al decreto direttoriale 1° aprile 2004
  1. Al  decreto direttoriale 1° aprile 2004, recante regolamento del
gioco  del  Bingo  con  interconnessione telematica, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'8 aprile  2004,  n.  83,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 degli articoli 12 e 23, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il pagamento del premio bingo di sala e' effettuato secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  9,  commi 11,  12,  13,  14  e  15  del
regolamento di gioco»;
    b) il comma 3 dell'art. 12, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Se  il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2,
lettere a), b)  e d),  e' superiore ad euro 3000, la sala richiede ad
AAMS  l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente
sottoscritta  dal  rappresentante  della  sala,  viene  consegnata al
vincitore  e  costituisce  titolo  per  la  riscossione.  La ricevuta
contiene  le  informazioni  relative  al  premio  assegnato,  i  dati
identificativi  del  vincitore e l'indicazione del relativo documento
di riconoscimento. Il vincitore, ai fini della riscossione, trasmette
ad  AAMS  apposita  richiesta  allegando la ricevuta e copia conforme
all'originale  del documento indicato nella ricevuta. La richiesta di
riscossione contiene nome, cognome, codice fiscale, tipo e numero del
documento  di  riconoscimento che sono stati comunicati dalla sala ad
AAMS  all'atto  della  richiesta  di autorizzazione al rilascio della
ricevuta,  nonche'  le coordinate bancarie e postali nel formato IBAN
(International  Bank  Account  Number)  del conto corrente bancario o
postale  del  beneficiario.  La richiesta di riscossione e' trasmessa
non  oltre  sessanta  giorni  successivi  alla data di rilascio della
ricevuta,  decorsi  i quali il premio e' prescritto e viene assegnato
al fondo, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c)»;
    c) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  13  (Sistema  di  gestione dei flussi finanziari). - 1. AAMS
rende  disponibile a ciascuna sala, sulla base dei dati delle partite
effettuate  nella  settimana  contabile, l'importo dovuto a titolo di
prelievo   erariale,   di   compenso   dovuto   per   il  controllore
centralizzato  del  gioco  e  di  montepremi,  al netto delle vincite
pagate  in  sala.  Il concessionario e' obbligato a versare, entro il
termine  di cinque giorni dalla data finale della settimana contabile
di riferimento, l'importo stesso con le modalita' stabilite dall'art.
17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, e successive
modificazioni  ed integrazioni tramite modello F24-Accise utilizzando
il codice tributo che sara' successivamente comunicato da AAMS.
  2.  Il  versamento  del  prelievo  erariale  e  del compenso per il
controllore  centralizzato  del  gioco  e'  garantito  dalla cauzione
prestata  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto ministeriale 31 gennaio
2000,  n.  29.  Il  versamento del montepremi, al netto delle vincite
pagate  in  sala,  e'  garantito da apposita cauzione bancaria il cui
importo sara' determinato sulla base dei parametri fissati da AAMS.
  3.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma 1  comporta la
sospensione  della  concessione  per un periodo non inferiore a sette
giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da
parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se
il  versamento  non  e'  effettuato  entro  due  mesi  dalla data del
provvedimento  di sospensione e' disposta la revoca della concessione
ai  sensi  dell'art.  3  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.
29.»;
    d) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  24  (Sistema  di  gestione dei flussi finanziari). - 1. AAMS
rende  disponibile  alle  sale,  sulla  base  dei  dati delle partite
effettuate  nella  settimana  contabile, l'importo dovuto a titolo di
prelievo  erariale  e  compenso  per il controllore centralizzato del
gioco.  Il concessionario e' obbligato a versare, entro il termine di
cinque   giorni  dalla  data  finale  della  settimana  contabile  di
riferimento, l'importo stesso con le modalita' stabilite dall'art. 17
del   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni tramite modello F24-Accise indicando il
codice tributo che sara' successivamente comunicato da AAMS.
  2.  Il  versamento  del  prelievo  erariale  e  del compenso per il
controllore  centralizzato  del  gioco  e'  garantito  dalla cauzione
prestata  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29.
  3.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma 1  comporta la
sospensione  della  concessione  per un periodo non inferiore a sette
giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da
parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se
il  versamento  non  e'  effettuato  entro  due  mesi  dalla data del
provvedimento  di sospensione e' disposta la revoca della concessione
ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
  4.  Le  sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione,
approvato  da  AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al
precedente art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), da parte della sala
presso   la  quale  si  e'  realizzata  la  vincita.  Il  sistema  di
compensazione  garantisce,  comunque, che le vincite siano pagate nei
termini stabiliti nell'art. 23, comma 3.
  5.  Il  pagamento  dei  premi  e'  garantito  da  apposita cauzione
bancaria   il   cui  importo  e'  proposto  dalla  sala-master  nella
dichiarazione  di  cui all'allegato 1) ed approvato da AAMS. Nel caso
in   cui   l'ammontare   del  montepremi  sia  superiore  all'importo
garantito,  la sala-master e' tenuta all'immediata integrazione della
cauzione bancaria. La cauzione bancaria e' escussa da AAMS in caso di
inadempimento  a  quanto  prescritto  al  comma 4. Tale inadempimento
comporta   la  sospensione  della  concessione  per  un  periodo  non
inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione
del  versamento  da  parte  dell'istituto fidejubente ovvero da parte
della  sala stessa. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi
dalla  data  del  provvedimento  di sospensione e' disposta la revoca
della   concessione.   L'inadempimento  da  parte  della  sala-master
comporta  anche  la  revoca  immediata  dell'autorizzazione di cui al
comma 1 dell'art. 16.»;
    e) il  comma 1  dell'art.  31, del decreto direttoriale 1° aprile
2004, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il pagamento dei premi di cui all'art. 30, comma 2, lettere a)
e b)  e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 11,
12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco»;
    f) l'art. 32 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  32  (Sistema  di  gestione  dei  flussi finanziari). - 1. Il
versamento   del  prelievo  erariale  e  del  compenso  di  AAMS,  e'
effettuato  dal  concessionario, con le modalita' stabilite dall'art.
17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, e successive
modificazioni   ed  integrazioni  tramite  modello  F24-Accise.  Tale
versamento  e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9
del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
  2.  Le  sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione,
approvato  da  AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al
precedente  art.  30, comma 2, lettera d), da parte delle sale presso
le  quali  si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione
garantisce,  comunque,  che  le  vincite  siano  pagate  nei  termini
indicati nell'art. 31, comma 3.
  3.  A  garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del
bingo  accumulato  intersala,  la  sala-master  assicura con apposita
cauzione,  di  cui  al  comma 2  dell'art.  13,  un importo che viene
proposto  nella  dichiarazione  di  cui  all'allegato  1) al presente
decreto ed approvato da AAMS. L'importo e' escusso da AAMS in caso di
inadempimento   a  quanto  prescritto  al  precedente  comma 2.  Tale
inadempimento  comporta  la  sospensione  della  concessione  per  un
periodo  non  inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di
versamento  da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento
dei  premi  utilizzato.  Se il versamento non e' effettuato entro due
mesi  dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e
in  caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente
comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3
del  decreto  ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da
parte   della   sala-master   comporta   anche  la  revoca  immediata
dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16.
  4.  I  premi  non  riscossi  sono versati all'Amministrazione entro
dieci  giorni  dalla  data  di  prescrizione  stabilita  ai sensi del
comma 3 dell'art. 31.»;
    g) l'art. 40, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  40 (Pagamento delle vincite). - 1. Al termine della partita,
la  sala,  ai  fini  dell'assegnazione dei premi di cui al precedente
art.  39,  richiede  ad  AAMS  l'autorizzazione  all'emissione di una
ricevuta ovvero, su richiesta dei vincitori, incrementa il valore del
credito di gioco dei vincitori con un importo pari dell'ammontare dei
premi.  Ultimato  il  gioco,  i giocatori sono obbligati a richiedere
alla  sala  la  riscossione  del  credito  di gioco, la quale avviene
immediatamente   in  contanti  qualora  il  credito  stesso  non  sia
superiore  a  Euro 1.000.  Ai  fini  della riscossione dei crediti di
gioco  il  cui importo e' superiore a Euro 1.000, la sala richiede ad
AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta.
  2.  Le  ricevute  di  cui  al  comma 1  contengono  le informazioni
relative  al  premio  assegnato  ovvero  al  credito di gioco, i dati
identificativi  del  vincitore  e  l'indicazione  di  un documento di
riconoscimento. Il vincitore, ai fini della riscossione, trasmette ad
AAMS  apposita  richiesta  allegando  la  ricevuta  e  copia conforme
all'originale  del documento indicato nella ricevuta. La richiesta di
riscossione contiene nome, cognome, codice fiscale, tipo e numero del
documento  di  riconoscimento che sono stati comunicati dalla sala ad
AAMS  all'atto  della  richiesta  di autorizzazione al rilascio della
ricevuta,  nonche'  le coordinate bancarie e postali nel formato IBAN
(International  Bank  Account  Number)  del conto corrente bancario o
postale  del  beneficiario.  La richiesta di riscossione e' trasmessa
non  oltre  sessanta  giorni  successivi  alla data di rilascio della
ricevuta,  decorsi  i quali il premio e' prescritto e viene assegnato
al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c).»;
    h) l'art. 41 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 41 (Sistema di gestione dei flussi finanziari). 1. AAMS rende
disponibile  a  ciascuna  sala,  sulla  base  dei  dati delle partite
effettuate  nella  settimana  contabile, l'importo dovuto a titolo di
prelievo   erariale,   di   compenso   dovuto   per   il  controllore
centralizzato  del  gioco  ed  il  montepremi, al netto delle vincite
pagate  in  sala.  Il concessionario e' obbligato a versare, entro il
termine  di cinque giorni dalla data finale della settimana contabile
di riferimento, l'importo stesso con le modalita' stabilite dall'art.
17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, e successive
modificazioni ed integrazioni tramite modello F24-Accise indicando il
codice tributo che sara' successivamente comunicato da AAMS.
  2.  Il  versamento  del  prelievo  erariale  e  del compenso per il
controllore  centralizzato  del  gioco  e'  garantito  dalla cauzione
prestata  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto ministeriale 31 gennaio
2000,  n.  29.  Il  versamento  del montepremi al netto delle vincite
pagate  in  sala  e'  garantito  da apposita cauzione bancaria il cui
importo sara' determinato sulla base dei parametri fissati da AAMS.
  3.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma 1, comporta la
sospensione  della  concessione  per un periodo non inferiore a sette
giorni e, comunque, fino alla data di effettuazione del versamento da
parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte della sala stessa. Se
il  versamento  non  e'  effettuato  entro  due  mesi  dalla data del
provvedimento  di sospensione e' disposta la revoca della concessione
ai  sensi  dell'art.  3  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.
29.»;
    i) l'allegato  1  del  decreto  direttoriale  1° aprile  2004, e'
sostituito con l'allegato 1 al presente decreto.