IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della
direttiva  2007/5/CE  della  Commisione del 7 febbraio 2007, relativo
all'iscrizione  di  alcune  sostanze  attive,  tra  cui il metiocarb,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  in  particolare  l'art.  1  del  citato decreto ministeriale
26 aprile  2007  che  indica  il  30 settembre  2017  quale  scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato   che   l'impresa  titolare  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  elencati nell'allegato al presente decreto ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2,  del citato
decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  espresso  in  data  16 settembre  2004, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano
conformi  alle  condizioni  di iscrizione nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;
  Considerato  che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione
provvisoria  viene  concessa  fino  alla scadenza di iscrizione della
prima  tra  le  sostanze  attive componenti iscritta nell'Allegato I,
fatte  salve  la  presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di
iscrizione stessa, di un dossier conforme all'Allegato III del citato
decreto  legislativo  n.  194/1995  e la conseguente valutazione alla
luce  dei  principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI del medesimo
decreto legislativo n. 194/1995;
  Vista  la  nota con la quale l'impresa titolare delle registrazioni
dei prodotti elencati in allegato al presente decreto ha trasmesso le
etichette  adeguate  alle  nuove condizioni di impiego fissate per la
sostanza   attiva   metiocarb,   ottemperando   a   quanto  richiesto
dall'ufficio;
  Considerato   che  l'impresa  titolare  dei  prodotti  fitosanitari
elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,  che  ricadono  nelle
condizioni   stabilite  dall'art.  3,  comma 2,  del  citato  decreto
26 aprile  2007,  dovra'  presentare,  entro il 30 settembre 2009, un
fascicolo  conforme  ai requisiti di cui all'allegato III del decreto
legislativo   194/1995,   nonche'  i  dati  indicati  nella  parte  B
dell'allegato  alla  direttiva  di  iscrizione  della sostanza attiva
metiocarb, pena la revoca dell'autorizzazione;
  Considerato   altresi'   che   i   prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato   al   presente   decreto  contenenti  sostanze  attive
attualmente  ancora in revisione comunitaria dovranno comunque essere
adeguati  alle  condizioni  che verranno stabilite per dette sostanze
attive a conclusione della revisione stessa;
  Ritenuto  di  ri-registrare  provvisoriamente  fino al 30 settembre
2017  i  prodotti  fitosanitari  indicati in allegato fatto salvi gli
adempimenti   stabiliti  dall'art.  3,  comma 2  del  citato  decreto
26 aprile 2007;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti   la   sostanza   attiva   metiocarb,  sono  ri-registrati
provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 30 settembre
2017,   data   di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva
metiocarb  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.
  Sono  fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari in questione:
    gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2,
del citato decreto 26 aprile 2007 di iscrizione della sostanza attiva
metiocarb, che prevedono la presentazione entro il 30 settembre 2009,
di  un  fascicolo  conforme  ai requisiti di cui all'Allegato III del
decreto  legislativo  n.  194/1995,  ai  fini  della  valutazione dei
prodotti  stessi  secondo  i principi uniformi di cui all'Allegato VI
del decreto legislativo n. 194/1995;
    l'esito   della  valutazione  dei  dati  indicati  nella  parte B
dell'allegato  al  citato decreto 26 aprile 2007, che dovranno essere
presentati entro il 30 settembre 2009.
  Sono  altresi'  fatti  salvi  gli  adeguamenti  alle condizioni che
verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine
della loro revisione comunitaria.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del decreto le etichette
allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in
commercio.
  L'impresa  titolare della registrazione e' tenuta a rietichettare o
a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni
dei  prodotti  eventualmente  giacenti  sia  presso  i  magazzini  di
deposito  sia  presso  gli  esercizi  di  vendita  e ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 4 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello