IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n.
290/2001  che  prevede  la  concessione  di  una  proroga  temporanea
dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle
verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto ministeriale 9 agosto 2002, di recepimento della
direttiva 2001/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, relativo
all'iscrizione  della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato che l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitaro   indicato   nell'allegato   al   presente  decreto,  ha
presentato  nei  tempi  stabiliti  una  documentazione  relativa alla
sostanza attiva isoproturon ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto 9 agosto 2002;
  Considerato    che   per   il   prodotto   fitosanitario   indicato
nell'allegato  al  presente  decreto,  l'impresa titolare ha altresi'
presentato   nei  tempi  stabiliti  una  documentazione  relativa  ai
prodotti  stessi  ai  sensi  dell'art. 2, comma 4, del citato decreto
9 agosto 2002;
  Considerato  altresi'  che  e'  attualmente  in corso l'esame della
documentazione sopra citata;
  Ritenuto  di  prorogare fino al 30 aprile 2009 l'autorizzazione del
prodotto fitosanitario indicato in allegato, al fine di concludere le
valutazioni attualmente in corso;
                              Decreta:

  L'autorizzazione  del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato
al  presente  decreto,  contenenti la sostanza attiva isoproturon, e'
prorogata   temporaneamente  fino  al  30 aprile  2009,  al  fine  di
consentire  la  conclusione  delle  valutazioni  delle documentazioni
attualmente in corso.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello