IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
                       E LE ATTIVITA' SPORTIVE
                                  e

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con

                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                   E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE
                                  e

                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  28,  comma 1,  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo  sviluppo  e l'equita' sociale, ai sensi del quale l'ente pubblico
«Cassa  di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS),
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
250,  e'  soppresso  con  effetto dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge;
  Visto,  in  particolare, il comma 2 del citato art. 28, per effetto
del   quale   il   personale   alle   dipendenze  della  SPORTASS  e'
provvisoriamente   trasferito   all'INPS,   fino  all'emanazione  del
presente decreto, e il direttore generale mantiene l'attuale rapporto
di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non
superiore alla durata del contratto in essere;
  Visto,  altresi',  il  comma 3,  dell'art.  28,  che,  tra l'altro,
prevede che con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di  entrata in vigore del predetto decreto-legge, dei Ministri per le
politiche  giovanili  e  le  attivita'  sportive e del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione e dell'economia e delle
finanze,  sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali,
sono   definite   le   modalita'   di   trasferimento  del  personale
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
(INAIL);
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerata   l'esigenza,   nell'interesse  degli  Istituti  e  dei
lavoratori,  di  valorizzare  la  specifica  esperienza professionale
dagli  stessi  maturata  presso la SPORTASS e di dover in conseguenza
disporre il trasferimento di undici unita' di personale all'INPS e di
quattro all'INAIL;
  Sentiti  gli  Istituti  interessati  nella riunione del 28 novembre
2007;
  Sentite  le  Organizzazioni sindacali nell'incontro del 30 novembre
2007;
  Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Dalla  data  del  1° gennaio 2008 il personale gia' in servizio
alle   dipendenze   della   soppressa   Cassa   di   previdenza   per
l'assicurazione     degli    sportivi    -    SPORTASS,    trasferito
provvisoriamente,  per  il  periodo  2 ottobre-31 dicembre 2007, alle
dipendenze  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi
della  norma citata in premessa, e' trasferito in via definitiva come
segue:
    all'INPS: n. 11 unita';
    all'INAIL: n. 4 unita'.
  2. Il direttore generale di SPORTASS mantiene l'attuale rapporto di
lavoro  per  la  gestione  della  fase  transitoria,  che  si prevede
conclusa  -  salvo  richiesta  di  proroga  da  parte  degli Istituti
interessati  -  il  30  giugno  2008,  con automatica risoluzione del
relativo  contratto.  Il  direttore  generale e' tenuto a redigere il
bilancio  di  chiusura di SPORTASS al 2 ottobre 2007, e a presentarlo
ai  Ministeri  vigilanti  - Ministero per le politiche giovanili e le
attivita'  sportive e Ministero dell'economia e delle finanze - entro
il 30 aprile 2008.
  3.  Il  trasferimento del personale di cui al presente articolo non
comporta  in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso
l'Istituto di destinazione.