IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ai sensi del quale l'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 28, per effetto del quale il personale alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito all'INPS, fino all'emanazione del presente decreto, e il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere; Visto, altresi', il comma 3, dell'art. 28, che, tra l'altro, prevede che con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali, sono definite le modalita' di trasferimento del personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerata l'esigenza, nell'interesse degli Istituti e dei lavoratori, di valorizzare la specifica esperienza professionale dagli stessi maturata presso la SPORTASS e di dover in conseguenza disporre il trasferimento di undici unita' di personale all'INPS e di quattro all'INAIL; Sentiti gli Istituti interessati nella riunione del 28 novembre 2007; Sentite le Organizzazioni sindacali nell'incontro del 30 novembre 2007; Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Decreta: Art. 1. 1. Dalla data del 1° gennaio 2008 il personale gia' in servizio alle dipendenze della soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS, trasferito provvisoriamente, per il periodo 2 ottobre-31 dicembre 2007, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della norma citata in premessa, e' trasferito in via definitiva come segue: all'INPS: n. 11 unita'; all'INAIL: n. 4 unita'. 2. Il direttore generale di SPORTASS mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria, che si prevede conclusa - salvo richiesta di proroga da parte degli Istituti interessati - il 30 giugno 2008, con automatica risoluzione del relativo contratto. Il direttore generale e' tenuto a redigere il bilancio di chiusura di SPORTASS al 2 ottobre 2007, e a presentarlo ai Ministeri vigilanti - Ministero per le politiche giovanili e le attivita' sportive e Ministero dell'economia e delle finanze - entro il 30 aprile 2008. 3. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'Istituto di destinazione.