IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n. 263, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella  regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», ed in
particolare  l'art. 6 recante la nomina dei presidenti delle province
della regione Campania a sub-commissari con la funzione di concorrere
alla  programmazione  ed attuazione nei rispettivi ambiti provinciali
delle  iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del
ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;
  Visto  il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, come convertito, con
modificazioni,  dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi
straordinari  per  superare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei  rifiuti  nella  regione Campania e per garantire l'esercizio dei
propri poteri agli enti ordinariamente competenti»;
  Viste  le  leggi  della  regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 e
28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  215 del 2 luglio 2007 con la
quale  i presidenti delle province venivano incaricati di predisporre
un  programma  di  iniziative  per  la  individuazione  di un modello
gestionale ed organizzativo, attraverso forme di collaborazione con i
consorzi di bacino, per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  2008,  n. 90, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  120  del  23 maggio  2008  ed  in  fase  di
conversione  in legge, recante «Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;
  Tenuto  conto  degli  addebiti  di  natura  penale,  a  carico  dei
rappresentanti  delle  societa'  FIBE  S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.,
gia'  affidatarie  del  servizio di smaltimento rifiuti nella regione
Campania;
  Visto   il  decreto-legge  del  17 giugno  2008,  n.  107,  recante
«Ulteriori  norme  per  assicurare  lo  smaltimento  dei  rifiuti  in
Campania»,  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 1,  laddove  viene
trasferita  alle province della regione Campania la titolarita' degli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'art. 6 del
decreto-legge n. 90/2008, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali,
ed  il  comma 2  del medesimo art. 1 il quale dispone che le province
stesse,   nelle   more  dell'affidamento  del  servizio  di  gestione
integrata  dei  rifiuti  si avvalgono, in via transitoria, e comunque
non  oltre  il  31 dicembre  2009,  delle risorse umane e strumentali
strettamente afferenti alla gestione dei citati impianti;
  Viste  le  note  del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE
S.p.a.  e  FIBE  Campania  S.p.a., con cui le predette societa' hanno
comunicato  la  volonta'  di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008,
l'attivita'  di  gestione  degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino
(Napoli),  Giugliano  (Napoli),  Santa  Maria Capua Vetere (Caserta),
Avellino  - localita' Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento), avviando la procedura per il licenziamento collettivo ex
art.  4  e  seguenti  della legge n. 223/1991 del personale in carico
alle predette societa';
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  dotare degli strumenti
necessari  i  presidenti  delle  province  della regione Campania, in
funzione  dell'esercizio  delle attribuzioni di cui al citato art. 1,
commi 1  e  2 del decreto-legge 17 giugno 2008, volte ad agevolare la
restituzione  delle  competenze afferenti il servizio di gestione dei
rifiuti agli enti ordinariamente preposti;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.
1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti della
legge  23 luglio  1991,  n.  223,  nelle  more  dell'affidamento  del
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti su base provinciale, che
dovra'  comunque  assicurare  la  salvaguardia  degli attuali livelli
occupazionali del personale non dirigenziale addetto agli impianti di
selezione  e  trattamento  dei  rifiuti,  che  non  ha  optato per la
mobilita',   i  presidenti  delle  province  della  regione  Campania
proseguono  nelle attivita' individuate dall'art. 6 del decreto-legge
11 maggio  2007,  n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  2007,  n.  87,  e  provvedono altresi' a dare attuazione alle
iniziative  di  cui  all'art.  1,  commi 1  e 2, del decreto-legge 17
giugno 2008, n. 107.
  2.  Al  fine  di  consentire  l'esercizio delle attivita' di cui al
comma 1,  e  di  avvalersi  delle  risorse  umane  di cui al comma 1,
dell'art.  1  del  decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, i presidenti
delle  province stipulano contratti di lavoro a tempo determinato con
il  personale  non  dirigenziale  impiegato  presso  gli  impianti di
selezione  e  trattamento  dei  rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti
territoriali, con durata non superiore alla cessazione dello stato di
emergenza, e, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
assunzione  ed  in  particolare  agli  articoli 35  e  36 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  come  modificato dall'art. 3,
comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3.  Le  societa' ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti
nella   regione   Campania   provvedono   entro  sette  giorni  dalla
pubblicazione  della presente ordinanza a trasferire alle province le
risorse  strumentali  presenti  in  ciascun  impianto  di selezione e
trattamento dei rifiuti redigendo apposito verbale di consegna.
  4.   A   decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza,  le  province  subentrano nei rapporti negoziali stipulati
dalle  ex  affidatarie  del  servizio  di smaltimento dei rifiuti per
assicurare   la   prosecuzione  delle  attivita'  degli  impianti  di
selezione e trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuita'.
  5.  Per  l'espletamento dei compiti ad essi assegnati, i presidenti
delle  province  della regione Campania sono autorizzati all'apertura
di  apposite contabilita' speciali ove il Sottosegretario di Stato di
cui  all'art.  1,  comma 2,  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
provvede  a  far confluire le competenti risorse finanziarie a valere
sulla  tariffa di smaltimento dei rifiuti, come previsto dall'art. 1,
comma 6, primo capoverso, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi