IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi  10 settembre  1991,  n.  300,  24 aprile  1997, n. 126 e
15 febbraio  2005,  n.  50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme
per  l'attuazione  delle  direttive della Comunita' economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce  che  gli  elenchi  e  le  prescrizioni di cui agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
  Visti  i  decreti  ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987,  n.  530,  28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990,
25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993,
2 agosto  1995,  2 settembre  1996,  24 luglio 1997, 22 gennaio 1999,
11 giugno  1999,  17 agosto  2000,  30 ottobre  2002,  7 marzo  2003,
15 ottobre  2003,  8 febbraio  2005,  26 agosto  2005,  9 marzo 2006;
9 maggio  2006  e  15 novembre  2006  pubblicati  rispettivamente nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 19 marzo
1987,  nel  supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
48  del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  299  del  21 dicembre  1991,  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  28  del  4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  37  del  15 febbraio  1994, nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  301 del 28 dicembre 1995, nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996,
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 233 del 6 ottobre
1997,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile
1999,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  151 del
30 giugno  1999,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248
del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94
del  23 aprile  2003,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  212  del  12 settembre  2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  171  del  25 luglio  2006,  nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  29  del 5 febbraio 2007 e nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i
quali  si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge
n.  713/1986,  anche  in attuazione delle direttive della Commissione
della  Comunita'  europea  numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE,
87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE,
92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE,
98/16/CE,  98/62/CE,  2000/6/CE,  2000/1l/CE,  2002/34/CE, 2003/1/CE,
2003/16/CE,    2003/83/CE,    2004/87/CE,   2004/88/CE,   2004/94/CE,
2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE
e 2007/1/CE;
  Vista  la  direttiva 2007/17/CE della Commissione, recante modifica
della   direttiva  76/768/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  prodotti
cosmetici,  al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati III
e  IV,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 82
del 23 marzo 2007;
  Visto  il  parere  espresso  dall'Istituto superiore di sanita' con
nota n. 27975 del 4 giugno 2007;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta  del  19 luglio  2007, in merito all'impiego della formaldeide
nei prodotti cosmetici;
  Visto,  l'ulteriore  parere  espresso  dall'Istituto  superiore  di
sanita' con nota n. 45928 del 13 settembre 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Agli  allegati II, III e V della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
modificata   dai  decreti  legislativi  10 settembre  1991,  n.  300,
24 aprile  1997,  n.  126  e  15 febbraio  2005,  n.  50 e n. 194 del
10 aprile  2006,  sono apportate le modifiche riportate nell'allegato
del presente decreto.
  2.  A decorrere dal 23 marzo 2008 i prodotti cosmetici non conformi
alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul
mercato  dai  produttori  della Comunita' e dagli importatori in essa
stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale
dopo il 23 giugno 2008.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2008
                      Il Ministro della salute
                                Turco

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 268