IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo, compete Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 9 maggio 2008, n. 45; Vista la nota prot. n. 0013216 in data 26 maggio 2008 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota prot. n. 93219/2D/04 del 28 maggio 2008; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1° luglio al 30 settembre 2008 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a persone residenti e non residenti del comune.