IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai  sensi del predetto articolo, compete Ministro
dei  trasporti,  ora  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei
mesi di piu' intenso movimento turistico l'afflusso e la circolazione
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data
9 maggio 2008, n. 45;
  Vista  la nota prot. n. 0013216 in data 26 maggio 2008 con la quale
la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla regione Lazio con nota
prot. n. 93219/2D/04 del 28 maggio 2008;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal  1°  luglio  al  30 settembre  2008  e' vietato l'afflusso e la
circolazione   sull'isola   di  Ponza  degli  autocaravan  e  caravan
intestati a persone residenti e non residenti del comune.