IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  8,  comma  1, del sopracitato decreto legislativo 17
marzo   1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni  provvisorie  o
eccezionali»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, corretto e
integrato  dal  successivo  decreto  del  28  luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto   il   decreto   ministeriale   3   aprile  2007  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 11 ottobre 2005 dall'impresa
BASF  Italia  S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via
Marconato,  8,  diretta  ad ottenere la registrazione provvisoria del
prodotto  fitosanitario  denominato  Alverde,  contenente la sostanza
attiva metaflumizone;
  Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 19
luglio  2006  «che  riconosce  in linea di massima la conformita' del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva metaflumizone nell'allegato I della
direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari»;
  Visti  i  pareri  favorevoli espressi in data 18 dicembre 2007 e 28
febbraio  2008  dalla  commissione  consultiva di cui all'art. 20 del
decreto   legislativo   17   marzo   1995,   n.   194,  relativamente
all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  del  31 marzo 2008 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la nota pervenuta in data 14 aprile 2008, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
tre,  l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno
(Milano),  via  Marconato,  8,  e'  autorizzata in via provvisoria ad
immettere  in  commercio il prodotto fitosanitario denominato ALVERDE
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  L'autorizzazione  e'  subordinata all'esito della valutazione della
Commissione  europea  in merito alla inclusione della sostanza attiva
metaflumizone  in  allegato  I  della direttiva 91/414/CEE nonche' ad
eventuali condizioni di utilizzazione.
  Per  la  sostanza  attiva  metaflumizone  sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
        Prodotti destinati         |
         all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
=====================================================================
Pomodoro.....                      |0,5
---------------------------------------------------------------------
Melanzana....                      |0,5
---------------------------------------------------------------------
Peperone....                       |1
---------------------------------------------------------------------
Lattuga e simili esclusa           |
scarola....                        |10
---------------------------------------------------------------------
Cavolo cappuccio, cavolo di        |
Bruxelles....                      |1
---------------------------------------------------------------------
Patata....                         |0,05


     Definizione del residuo: metaflumizone
     (somma degli isomeri E e Z).
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,25-1.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: BASF Agri-Production Sas -
Z.I. Lyon Nord-Genay (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13698.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello