IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il  decreto  3 novembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 270 del
20 novembre  2006 con il quale alla denominazione «Limone Interdonato
Messina»  e'  stata  accordata  la  protezione  transitoria a livello
nazionale;
  Considerato   che  il  soggetto  richiedente  la  registrazione  su
indicazione  dei  servizi  della  Commissione  ha  ritenuto opportuno
modificare  il  disciplinare  di  produzione  e  la  denominazione da
«Limone Interdonato Messina Jonica» a «Limone Interdonato Messina»;
  Vista la nota del 16 aprile 2008, numero di protocollo 2633, con la
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
trasmesso  alla  Commissione  UE,  la  modifica  del  disciplinare di
produzione  e  della  denominazione  da  «Limone  Interdonato Messina
Jonica» a «Limone Interdonato Messina»;
  Ritenuto  di  dover  riferire  la  protezione transitoria a livello
nazionale  accordata  mediante il citato decreto 3 novembre 2006 alla
denominazione    «Limone    Interdonato    Messina»   anziche'   alla
denominazione «Limone Interdonato Messina Jonica»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto
del  3 novembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 270 del 20 novembre 2006
alla  denominazione  «Limone Interdonato Messina Jonica» per la quale
era   stata   inviata   istanza   alla  Commissione  europea  per  la
registrazione  come  indicazione geografica protetta, deve intendersi
riferita alla denominazione «Limone Interdonato Messina».