IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori; Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che hanno dato attuazione alla citata normativa; Considerato che occorre procedere al rinnovo di tale ultimo decreto; Tenuto conto che, al fine di pervenire ad una regolazione del contenuto e delle modalita' di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, piu' rispondente alle esigenze della qualita' del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo, si rende indilazionabile l'adozione di iniziative legislative di adeguamento del quadro normativo che finora ha regolato la specifica materia; Ritenuto, in coerenza con le predette esigenze di modifica, di procedere, stante il tempo trascorso dall'ultimo rinnovo, alla rimodulazione dei compensi dell'attivita' dei medici di controllo e di confermare, fino alla completa rivisitazione della materia, da effettuarsi entro dodici mesi dalla vigente disciplina, la restante disciplina, ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e la procedura per la reintegrazione delle stesse; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e, sentite, altresi', le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria; Decreta: Art. 1. Disciplina del rapporto 1. Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermita' che comportino incapacita' temporanea al lavoro, disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.