IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
  Visti   i  decreti  ministeriali  15 luglio  1986,  19 marzo  1992,
15 dicembre  1993,  18 aprile  1996 e 12 ottobre 2000, che hanno dato
attuazione alla citata normativa;
  Considerato  che  occorre  procedere  al  rinnovo  di  tale  ultimo
decreto;
  Tenuto  conto  che,  al  fine  di  pervenire ad una regolazione del
contenuto   e  delle  modalita'  di  esplicazione  del  rapporto  tra
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) ed i medici
iscritti  nelle  liste  speciali  di  cui all'art. 5, comma 12, della
legge  n. 638 del 1983, piu' rispondente alle esigenze della qualita'
del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di
controllo,   si   rende   indilazionabile  l'adozione  di  iniziative
legislative  di  adeguamento  del  quadro  normativo  che  finora  ha
regolato la specifica materia;
  Ritenuto,  in  coerenza  con  le  predette esigenze di modifica, di
procedere,  stante  il  tempo  trascorso  dall'ultimo  rinnovo,  alla
rimodulazione  dei  compensi dell'attivita' dei medici di controllo e
di  confermare,  fino  alla  completa rivisitazione della materia, da
effettuarsi  entro  dodici mesi dalla vigente disciplina, la restante
disciplina,  ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti
nelle  liste  alla  data  del  31 dicembre 2007 e la procedura per la
reintegrazione delle stesse;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio  1994, n. 20 concernente
disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Sentiti  la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
ed  odontoiatri  e  il  consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e,
sentite,  altresi', le organizzazioni sindacali rappresentative della
categoria;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Disciplina del rapporto

  1.   Fino   alla   completa   rivisitazione  della  disciplina,  da
effettuarsi  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in
tema   di  compensi,  la  vigente  disciplina  delle  visite  mediche
domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso
di  infermita'  che  comportino  incapacita'  temporanea  al  lavoro,
disposte  d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro,
contenuta  nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate
o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.