Ai prefetti della Repubblica
                              Ai questori della Repubblica
                              Al   commissario  del  governo  per  la
                              provincia di Trento
                              Al   commissario  del  governo  per  la
                              provincia di Bolzano
                              Al  presidente  della  giunta regionale
                              della Valle d'Aosta
                              Al   comando   generale  dell'Arma  dei
                              carabinieri
                              Al  comando  generale  della Guardia di
                              finanza
                                  e, per conoscenza:
                              al C.O.N.I.
                              All'Unione italiana tiro a segno

  L'Unione  Italiana  Tiro  a  Segno  ha chiesto chiarimenti circa la
possibilita'  per  i minorenni di praticare, all'interno dei poligoni
del  Tiro  a  Segno  Nazionale,  discipline  sportive accademiche che
comportino l'uso di armi da fuoco.
  La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel
suo   complesso,   non  sembra  frapporsi  aprioristicamente  a  tale
possibilita'.
  Benche'  la  legge sull'attivita' venatoria abbia, infatti, escluso
la possibilita' di rilasciare licenze di porto di fucile uso caccia a
favore dei minori e l'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,
punisca  coloro che consegnano loro armi da fuoco, la possibilita' di
far  utilizzare ai minorenni tali armi all'interno dei poligoni delle
Sezioni  del  TSN resta espressamente prevista dalle norme istitutive
del Tiro a Segno Nazionale.
  In  particolare, l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935,
n.  2430,  recante «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno
nazionale»,   aveva   previsto,   tra  i  compiti  propri  dell'Ente,
«l'allenamento   e   perfezionamento   dei  giovani  in  possesso  di
particolari attitudini al tiro».
  Inoltre, nello statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno, approvato
con decreto del Ministro della difesa del 31 maggio 2001, all'art. 8,
e'  prevista  espressamente  la  possibilita' di tesserare i maggiori
degli  anni  14  per  l'esercizio  di discipline sportive con armi da
fuoco.
  Nel  rispetto  del  diritto al pieno sviluppo della persona umana e
della  tutela  dei  giovani,  gia',  peraltro,  oggetto  di specifica
previsione  da parte della Costituzione della Repubblica italiana, la
possibilita'  di  far praticare sport con armi da fuoco ai giovani e'
stata  ora  inserita  anche  nel nuovo testo della Direttiva 477/91CE
(gia' approvato ed in corso di pubblicazione), che, entro particolari
limiti,  all'art.  5  stabilisce  la  possibilita'  per  gli Stati di
prevedere una deroga al generale divieto dell'uso delle armi da parte
dei  minori  degli  anni  18,  proprio  per  consentire la pratica di
attivita' sportive.
  D'altronde,    i    regolamenti   sportivi   internazionali   delle
Organizzazioni  riconosciute  dal  C.I.O. prevedono la partecipazione
dei minori alle competizioni con armi da fuoco.
  Tanto  premesso,  al fine di dare piena attuazione alle norme sopra
richiamate  e  per  garantire  la  preparazione  sportiva dei giovani
atleti  in  vista  delle  competizioni internazionali, si precisa che
un'interpretazione  sistematica  del  citato  art.  20-bis, alla luce
delle  altre  disposizioni  richiamate,  consente l'uso delle armi da
fuoco,  da  parte  dei  maggiori  degli  anni  14,  all'interno delle
strutture dei poligoni delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
  In  tale  situazione, infatti, purche' il giovane sia costantemente
seguito  sulla  linea di tiro da un istruttore federale con specifica
preparazione  finalizzata  all'allenamento  dei tiratori juniores, si
deve   ritenere   che  l'arma  non  sia  a  questi  «consegnata»,  ma
semplicemente  affidata  in  via  temporanea  dall'istruttore, che ne
rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che,
sostanzialmente, ne mantiene il possesso.
  Tenuto  conto, pero', di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002,
n.  46,  con la quale e' stato ratificato il Protocollo delle Nazioni
Unite  del  6 settembre 2000, collegato alla «Convenzione dei diritti
del  fanciullo»,  al  fine  di dare piena ed incondizionata tutela ai
principi posti a protezione dei minori, e che impongono l'adozione di
misure  tendenti ad escludere in modo assoluto che i medesimi possano
essere  addestrati  all'uso  militare  (o  di polizia) delle armi, e'
necessario  che  i  modelli ed i calibri delle armi da destinare alla
pratica    sportiva   degli   stessi,   al   pari   delle   tipologie
d'addestramento,  cosi'  come  proposti  dall'Unione  Italiana Tiro a
Segno,  siano preventivamente approvati da questo Ministero, il quale
sia  dalla  legge  (art.  31,  legge  n.  110/1975) che dallo Statuto
dell'U.I.T.S.  (art.  1,  comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio
2001)  e'  individuato  come  organo  di controllo e di indirizzo per
tutte  le attivita' di tiro svolte all'interno delle Sezioni del Tiro
a Segno Nazionale.
    Roma, 16 aprile 2008

                                                   Il Ministro: Amato