IL DIRETTORE GENERALE
               per la vigilanza e la normativa tecnica

  Vista  la  direttiva  97/23/CE  concernente il ravvicinamento delle
legislazioni   degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature  in
pressione;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario  n.  91  del  18 aprile 2000, di attuazione della direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che
prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di
conformita';
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  del 7 febbraio 2001 concernente le linee guida che
individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli
articoli 11,  12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle attivita' produttive del
19 dicembre   2002,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   n.  77  del  2 aprile  2003,  concernente  la
documentazione  da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla
certificazione CE;
  Vista   l'istanza  del  23 novembre  2006,  acquisita  in  atti  il
1° dicembre 2006 al n. 69992, con la quale la societa' «OCI Organismo
Certificazione   Impianti   S.r.l.»,   con  sede  legale  in  via  S.
Eustacchio,   12/d  -  Brescia  ha  richiesto  l'autorizzazione  alla
certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;
  Vista  la  nota  del  3 luglio 2007, acquisita in atti il 20 luglio
2007  al  n. 42484, con cui la societa' «OCI Organismo Certificazione
Impianti  S.r.l.»,  con  sede  legale  in  via  S. Eustacchio, 12/d -
Brescia, ha integrato la documentazione inviata precedentemente;
  Acquisiti   gli  ulteriori  elementi  integrativi  trasmessi  dalla
societa'  richiedente  con  nota  del  19 giugno  2008. In atti il 19
giugno 2008 al protocollo n. 0005362.
  Considerato  che la societa' «OCI Organismo Certificazione Impianti
S.r.l.»,  con  sede  legale  in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, ha
dichiarato  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. La  societa' «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con
sede  legale  in  via S. Eustacchio, 12/d - Brescia e' autorizzata in
conformita' all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  93  ad  emettere  certificazione  CE  di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le
procedure  di  valutazione  previste per le categorie II, III e IV di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
secondo le procedure previste dai seguenti moduli:
    Modulo  A1  -  Controllo  di fabbricazione interno e sorveglianza
della verifica finale;
    Modulo B - esame CE del tipo;
    Modulo C1 - conformita' al tipo;
    Modulo F - verifica su prodotto;
    Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

                               Art. 2.

  1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni.
  2.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento
dell'autorizzazione  di  cui  al comma precedente sono a carico della
societa'  OCI  Organismo  Certificazione  Impianti  S.r.l.,  con sede
legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia; per la determinazione di
tali  oneri  si  applicano  le  disposizioni dell'art. 47 della legge
6 febbraio  1996,  n.  52,  recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee - legge comunitaria 1994.
  3.  La  certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere
effettuata  secondo  le  forme,  modalita'  e procedure stabilite nei
pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
  4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di
certificazione,  per  un  periodo  superiore ai sei mesi, comporta la
decadenza   dell'autorizzazione,  come  previsto  dall'art.  5  della
direttiva  19  dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77
del 2 aprile 2003.
  5.  Gli  estremi  delle certificazioni rilasciate sono riportate in
apposito registro.
  6.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione
del  mercato  -  Direzione  generale  per la vigilanza e la normativa
tecnica, Ufficio VII.
  7.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i  rapporti  di prova sono conservati a cura della societa'
OCI  Organismo Certificazione Impianti S.r.l., con sede legale in via
S.  Eustacchio,  12/d - Brescia, per un periodo non inferiore a dieci
anni.

                               Art. 3.

  1.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione
del  mercato  -  Direzione  generale  per la vigilanza e la normativa
tecnica  -  si  riserva  la facolta' di verifica della permanenza dei
requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
  2.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato
IV  del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 93, deve essere
tempestivamente  comunicato  al  Ministero dello sviluppo economico -
dipartimento  per la regolazione del mercato - Direzione generale per
la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII.
  3.  Ove  nel  corso  dell'attivita',  anche  a seguito dei previsti
controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche
e  professionali  o  si  constati  che, per la mancata osservanza dei
criteri  minimi  fissati  nell'allegato  IV  del  decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001
e  dalla  direttiva  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del
19 dicembre   2002,   si   procede   alla   revoca   della   presente
autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  per  estratto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 25 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Mancurti