IL DIRETTORE GENERALE
               dello sviluppo agroalimentare, qualita'
                      e tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  o province autonome del
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero risorse agricole del 18 novembre
1995,  con  il  quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica
tipica  dei  vini  "Alto  Livenza"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare  di  produzione,  modificato dal decreto ministeriale 27
febbraio 1996;
  Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
indicazione geografica tipica "Alto Livenza";
  Visto il parere favorevole della stessa regione;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio
2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di
produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana - serie generale - n. 66 del 18 marzo 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
"Alto  Livenza"  in  conformita'  al parere espresso dal sopra citato
Comitato;
  Ritenuto  altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei  codici  delle  tipologie  dei vini della i.g.t. in questione, ai
sensi  dell'art.  7,  comma  2,  del decreto ministeriale 28 dicembre
2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  "Alto  Livenza",  approvato con decreto del Ministero risorse
agricole  del  18 novembre 1995 e modificato dal decreto ministeriale
27  febbraio  1996,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2008/2009.