IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'art.  50  della  legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni,  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  47  della  legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive
modificazioni,  sullo  stato  dei  sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  119  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, riguardante la leva
e il reclutamento obbligatorio;
  Considerata   la   necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  e
all'addestramento del personale militare in congedo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Per  l'anno  2008 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per
aggiornamento ed addestramento:
    a) per  l'Esercito,  40  ufficiali  per  periodi di novantacinque
giorni,  ovvero 80 ufficiali per periodi di quarantacinque giorni, 11
ufficiali,  2  sottufficiali  e  10 militari di truppa per periodi di
cinquanta  giorni,  3  sottufficiali  per  periodi di trecentoquattro
giorni,  pari  complessivamente  a  12 ufficiali, 3 sottufficiali e 1
militare di truppa in ragione d'anno;
    b) per  la  Marina  militare,  12 ufficiali per periodi di trenta
giorni, pari a un ufficiale in ragione d'anno.