IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2008 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: a) per l'Esercito, 40 ufficiali per periodi di novantacinque giorni, ovvero 80 ufficiali per periodi di quarantacinque giorni, 11 ufficiali, 2 sottufficiali e 10 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, 3 sottufficiali per periodi di trecentoquattro giorni, pari complessivamente a 12 ufficiali, 3 sottufficiali e 1 militare di truppa in ragione d'anno; b) per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a un ufficiale in ragione d'anno.