IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
  Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 giugno  2008,  n. 3682, recante «Organizzazione delle Strutture di
Missione  di  cui  all'art.  1,  comma 3, del decreto-legge 23 maggio
2008,  n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale
coinvolto nelle relative attivita»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla  istituzione  di una
Missione  per  la  definizione  dei  contenziosi  e  delle situazioni
creditorie   e   debitorie   delle  pregresse  gestioni  affidate  ai
Commissari  delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  11 gennaio  2008,  n.  3639,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in
data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
28 del 2 febbraio 2008;
  Vista la nota del 27 maggio 2008 con cui il Commissario delegato di
cui  all'ordinanza  di protezione civile n. 3639 del 2008 rappresenta
la  necessita'  che  venganoaccreditate  le  risorse  finanziarie  da
destinare  alla  costruzione  delle  discariche  di  Savignano Irpino
(Avellino)  e  S.  Arcangelo  Trimonte  (Benevento), nonche' le note,
rispettivamente,  del  4 giugno  2008  del  Presidente  della regione
Campania  e  del  12 giugno 2008 del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;
  Visto  l'art.  33, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  che  per  far  fronte  alle  esigenze  dell'emergenza rifiuti in
Campania  autorizza, in favore dei Commissari delegati la spesa di 60
milioni di euro per l'anno 2008;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1-septies del sopra citato art. 33
che  rinvia  ad  una  successiva  ordinanza  di  protezione civile il
riparto delle predette risorse finanziarie;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.
1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

                              Dispone:

                               Art. 1.

                        Struttura di missione

  1.  Ai  fini  della  definizione dei contenziosi e delle situazioni
creditorie   e   debitorie   delle  pregresse  gestioni  affidate  ai
Commissari  delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  11 gennaio  2008,  n.  3639,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in
data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
28  del 2 febbraio 2008 e' istituita la Missione denominata «Missione
Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa"».
  2.  La  Missione di cui al comma 1 e' preposta alla definizione del
contenzioso  e  della situazione creditoria e debitoria maturata alla
data  del  10 giugno  2008  e  si  articola  nei  seguenti settori di
attivita', che possono essere affidati a responsabili di settore:
    a) gestione del Contenzioso;
    b) gestione della situazione creditoria pregressa;
    c) gestione della situazione debitoria pregressa;
    d) gestione del personale utilizzato dalla missione;
    e)  gestione  amministrativo-contabile  delle  attivita' affidate
alla  Missione e tenuta della contabilita' speciale intestata al Capo
Missione.
  3.  L'incarico  di  Capo Missione della Struttura di cui al comma 1
costituisce  incarico  dirigenziale  di  prima  fascia  e puo' essere
conferito  dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto
30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato.
  4.  L'incarico  di cui al comma 3 puo' essere altresi' attribuito a
personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio
o  in  quiescenza,  in  deroga  agli  articoli 24  e  53  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 3, comma 44, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.