IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto   il   decreto-legge   16   maggio  2008,  n.  85,  recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi  376 e 377 della legge 24 dicembre
2007, n. 244" e, in particolare, il comma 5;
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
    Visto   il   decreto  22  ottobre  2004,  n.  270  "Modifiche  al
regolamento  recante  norme  in  materia di autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
    Visto  il  decreto  ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e'
provveduto  alla  determinazione  delle  classi  delle  lauree  delle
professioni sanitarie;
    Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 e, in
particolare  l'art.  39,  comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione";
    Viste  le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
    Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2008-2009, riferito alle predette disposizioni;
    Vista  la  rilevazione  del  fabbisogno  nazionale, relativo alle
varie   professioni  sanitarie  per  l'anno  accademico  2008-  2009,
effettuata  dal  Ministero  del lavoro, salute e politiche sociali ai
sensi   dell'art.   6-ter  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e
successive modifiche;
    Vista  l'offerta  potenziale  formativa  deliberata  dagli organi
accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
    Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con
decreto  25  febbraio  2008  in  vista della programmazione dei corsi
universitari  per  il  prossimo anno accademico, di cui fanno parte i
rappresentanti  del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali,
della  Conferenza  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le
province  autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario,   dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i
presidenti  delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia  e  di  medicina  veterinaria,  della Federazione nazionale
degli  ordini  dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione
degli ordini veterinari italiani;
    Ritenuto   di   accogliere  i  criteri  di  cui  alle  richiamate
considerazioni  circa la necessita' di correlare l'offerta potenziale
formativa  per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario
a livello nazionale;
    Ritenuto,  conseguentemente,  di  accogliere l'offerta potenziale
formativa   definita   da   ciascuna   Universita'   qualora  risulti
complessivamente, al di sotto del fabbisogno professionale;
    Ritenuto  invece  di  definire  in riduzione l'offerta potenziale
formativa qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno
professionale  riconducendola  ai  fabbisogni  dei  rispettivi ambiti
regionali o di quelli limitrofi;
    Ritenuto,   pertanto,   di   determinare  per  l'anno  accademico
2008/2009  il  numero  dei  posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
    Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le
universita';

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Limitatamente  all'anno  accademico  2008/2009, il numero dei
posti  disponibili  a  livello  nazionale  per le immatricolazioni ai
corsi  di  laurea  delle professioni sanitarie e' determinato per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti in Italia, di cui
all'art.  26  della  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti
non  comunitari  residenti  all'estero,  come di seguito indicato per
ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----





2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189,  sono  destinati  i  posti  secondo  la ripartizione di cui alle
tabelle  allegate  che  costituiscono  parte  integrante del presente
decreto,  mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono
destinati  i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di
laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data
16 maggio 2008 citate in premesse.