IL   DIRETTORE  GENERALE  DELLA  SICUREZZA  DEGLI  ALIMENTI  E  DELLA
                             NUTRIZIONE
VISTO  l'art.  6  della  legge  30  aprile  1962,  n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963. n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
   VISTO  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della direttiva 91 /414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  G.U.  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente  "Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  VISTO il decreto del Ministro della Sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n.  74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n.  194  e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
   VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
   VISTO  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
   VISTA  la domanda presentata in data 5.5.2008 dall'impresa AGRIMIX
S.r.l.   intesa   ad   ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato NIFURON uguale al
prodotto di riferimento denominato MAISNET registrato al n. 12451 con
D.D. in data 17.7.2007 dell'impresa medesima;
   RILEVATO  che  la  verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e
in particolare che:
   il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato
MAISNET dell'impresa medesima;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   l'impresa   richiedente   e'   anche   titolare  del  prodotto  di
riferimento;
   RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   ACCERTATO  che la classificazione del preparato denominato NIFURON
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
   RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Nicosulfuron;
   VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

                               DECRETA

   A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 17.7.2012
l'impresa  AGRIMIX S.r.l. con sede in Viale citta' d'Europa, 681 ROMA
e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il prodotto fitosanitario
IRRITANTE-PERICOLOSO   PER   L'AMBIENTE  denominato  NIFURON  con  la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
   Il    prodotto    e'   confezionato   nelle   taglie   da:   litri
0,5-1-2-3-4-5-10-15-20.
   Il  prodotto  in  questione  e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dall'impresa:  -  KWIZDA  AGRO GmbH, Leobendorf (Austria),
prodotto presso SCAM S.p.A. S. Maria di Mugnano (MO), autorizzato con
decreti del 25.10.1972/27.11.1990.
   La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
   Il prodotto suddetto e' registrato al n.14273.
   Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate, con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via amministrativa,
all'Impresa interessata.

   Roma. 6 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello