IL DIRETTORE GENERALE
per  lo  sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del
                             consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il   decreto  16 agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 204 del
31 agosto  2008  con  il  quale  alla denominazione «Marche» e' stata
accordata la protezione transitoria a livello nazionale;
  Visto   il   decreto  21 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 158 del
9 luglio  2005  con  il quale l'autorita' pubblica designata «ASSAM -
Agenzia  servizi  settore agroalimentare Marche» e' stata autorizzata
ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marche»;
  Vista  la  nota  datata  2 agosto  2006,  con la quale il Consorzio
Marche  extravergine, quale soggetto promotore il riconoscimento, con
sede in Ancona, via del Fornetto n. 109, a seguito delle osservazioni
trasmesse  dai competenti servizi comunitari, chiede che l'istanza di
registrazione    della    denominazione   «Marche»   venga   ritirata
provvisoriamente,  al  fine  effettuare opportuni approfondimenti per
modificarlo  ed ampliarlo secondo le indicazioni fornite dai predetti
servizi comunitari;
  Vista  la  nota protocollo n. 64842 del 2 agosto 2006, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, ha
trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di
ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Marche»;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  dei  provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e
conseguentemente  l'esigenza  di  procedere  alla revoca dei predetti
provvedimenti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto
del   16 agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  serie  generale - n. 204 del 31 agosto 2008,
alla  denominazione  «Marche»  per  la quale e' stata inviata istanza
alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di
origine  protetta,  e'  revocata  a decorrere dalla data del presente
decreto.