IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Peters Salete, nata a Quatro Pontes
(Brasile)  il  20  novembre  1960,  cittadina  brasiliana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
«Psicologa»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di «Psicologa»;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«diploma    de    Licenciada   em   Filosofia»,   conseguito   presso
l'«Universidade Sao Francisco» in data 1° marzo 1998 e del «Titulo de
Psicologa»  conseguito  presso  la  «Uniararas  Centro  Universitario
Herminio Ometto» in data 21 dicembre 2005;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritta  al  «Conselho  Regional de
Psicologia do Panama» dal 17 febbraio 2006 al 7 maggio 2007;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   psicologo  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure  compensative consistenti in prova attitudinale sulle seguenti
materie  scritte  e  orali:  1) Psicologia clinica e della salute, 2)
Psicologia dinamica, 3) Legislazione e deontologia professionale;
  Considerato  che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso
scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza
del  modulo  tradizionale  e  consente  allo  straniero di godere dei
diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Peters  Salete,  nata a Quatro Pontes (Brasile) il 20
novembre  1960,  cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli «Psicologi» sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.