IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso
anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Coester Juliana, nata a Porto Allegre
(Brasile) il 23 maggio 1972, cittadina tedesco-brasiliana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto
legislativo  n.  206/2007, il riconoscimento del titolo professionale
brasiliano di «Psicologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
in Italia della professione di «Psicologa»;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Titulo  de Psicologo» presso la «Pontificia Universidade Catolica do
Rio Garande do Sul» il 2 agosto 1998;
  Considerato   che  la  richiedente  e'  stata  iscritta  presso  il
«Conselho  Federal  de Psicologia 7° Regiao» dal 25 luglio 1998 al 20
dicembre 2004;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  della  richiedente sia completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Coester Juliana, nata a Porto Allegre (Brasile) il 23
maggio  1972, cittadina tedesco-brasiliana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «Psicologi», sez. A, e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 11 giugno 2008

                               p. Il direttore generale: D'Alessandro