IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del Consiglio del 17
maggio   1999,   relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato
vitivinicolo;
    Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  " Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini"";
    Visto  il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile
2001,  che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 4 agosto 2006, recante "Vigilanza sul controllo della
produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.)"";
    Vista  la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma
1047,  stabilisce  che  le  funzioni  di  vigilanza sull'attivita' di
controllo  degli  organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi
di  produzioni  agroalimentari  di qualita' registrata sono demandate
all'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   che   assume   la
denominazione   di  "Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della
qualita'   dei  prodotti  agroalimentari""  e  costituisce  struttura
dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008,
n.  18,  recante  il  regolamento  di  riordino  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e   forestali  del  9  giugno  2008,  recante  "Interventi  intesi  a
rafforzare  il  sistema  di  gestione  del  vino  DOCG""  Brunello di
Montalcino;
    Vista  la  circolare  n.  2008-2  del  Department of the Treasury
Alchool  and  Tobacco  Tax  and Trade Bureau, con la quale viene, tra
l'altro,  stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello
di  Montalcino,  a  partire  dal  23  giugno 2008, debbono dotarsi di
un'apposita  dichiarazione  del  Governo  italiano  che  attesti  che
l'annata  ed  il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano
conformi  ai  requisiti  del  disciplinare  di  produzione  e  che il
prodotto sia commerciabile come tale in Italia;
    Considerata  l'opportunita'  di  evitare  che le esportazioni del
vino  a DOCG Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America siano
indistintamente  oggetto  di  provvedimenti  di fermo del prodotto da
parte delle competenti autorita' statunitensi;
    Ritenuto   necessario  -  al  fine  di  salvaguardare  a  livello
nazionale   ed   internazionale   l'immagine  del  vino  Brunello  di
Montalcino  e consolidare il rapporto di fiducia con il consumatore -
di  adottare  interventi  volti  al  rafforzamento  del  sistema  dei
controlli;
    Ritenuto di affidare temporaneamente all'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari,  ferma
restando  la  competenza dei diversi attori coinvolti nel processo di
certificazione,  l'incarico  di attestare ufficialmente le partite di
vino  a  DOCG Brunello di Montalcino destinate all'esportazione verso
gli Stati Uniti d'America;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Dichiarazione di conformita' per  l'esportazione  negli  Stati  Uniti
                              d'America

    1.  L'Ispettorato  centrale  per  il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari - Ufficio periferico di Firenze - (di seguito
ICQ - Ufficio di Firenze) e' l'organo ufficiale di controllo preposto
al  rilascio  di  una  dichiarazione  di  conformita' del vino a DOCG
Brunello di Montalcino (di seguito dichiarazione).
    2.  La  dichiarazione  viene  rilasciata  dall'ICQ  -  Ufficio di
Firenze  a  seguito  di  richiesta da parte delle ditte che esportano
vino a DOCG Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America.
    3.  La  dichiarazione, redatta conformemente allo schema allegato
al  presente  decreto,  e'  costituita  da  un originale e due copie,
recanti il medesimo numero di protocollo e data.