IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2  maggio  2006  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile
2007,  lo  stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in
relazione  all'evento  franoso  verificatosi  il 30 aprile 2006 nella
frazione Pilastri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12  maggio  2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio
2007,  lo  stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso
in  atto  nel  territorio  del  comune  di Montaguto, in provincia di
Avellino;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  febbraio  2008, con il quale sono stati da ultimo prorogati, fino
al  30  giugno  2008,  gli stati di emergenza in relazione all'evento
franoso  verificatosi  il  30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel
territorio  del  comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonche' al
grave  movimento  franoso  nel territorio del comune di Montaguto, in
provincia di Avellino;
  Considerato  che le predette dichiarazioni degli stati di emergenza
sono  state  adottate per fronteggiare situazioni che, per intensita'
ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Vista  la  nota  del  1°  luglio  2008 del Presidente della regione
Campania  -  Commissario delegato, nella quale si chiede di prorogare
gli  stati  d'emergenza  nel  territorio  della  predetta  regione in
relazione ai sopra descritti contesti di criticita' in atto;
  Vista la nota del 25 giugno 2008 con cui la struttura commissariale
per  l'emergenza  idrogeologica  nella regione Campania, istituita ai
sensi  dell'art.  15  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3591  del  24  maggio  2007,  ha  fornito una relazione
concernente  lo  stato di attuazione delle iniziative programmate per
contrastare i contesti di criticita' in rassegna;
  Considerato  che  le  attivita' dirette al superamento dei fenomeni
calamitosi  di  cui  trattasi sono tuttora in corso di completamento,
con  conseguente  necessita'  di  consentirne  la prosecuzione per il
definitivo rientro nell'ordinario;
  Ritenuto  che le predette situazioni emergenziali persistono, e che
quindi  ricorrono, nelle fattispecie in esame, i presupposti previsti
dall'art.  5,  comma  1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga degli stati di emergenza;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 2008;
                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto  esposto in
premessa,  sono  prorogati,  fino  al  31 dicembre 2008, gli stati di
emergenza   in   relazione,   rispettivamente,   all'evento   franoso
verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio
del  comune  di  Ischia,  in  provincia  di  Napoli, nonche' al grave
movimento   franoso  nel  territorio  del  comune  di  Montaguto,  in
provincia di Avellino.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi