IL DIRETTORE GENERALE
                 per la concorrenza ed i consumatori

  Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 23 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato
dai  successivi  decreti  del direttore generale per l'armonizzazione
del  mercato  e  la  tutela  dei  consumatori del 6 giugno 2006 e del
13 ottobre 2006;
  Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle
ADR e 11 concernente monitoraggio e banca dati;
  Vista  la  nota in data 18 dicembre 2007 (Prot. MSE n. 39254 del 21
dicembre  2007)  con la quale Unioncamere, a seguito di una attivita'
di    snellimento   delle   procedure   amministrative   nonche'   di
sensibilizzazione   dei  destinatari  delle  iniziative,  chiede  una
proroga  dei termini relativamente alle attivita' di conciliazione di
cui  all'art.  10 del decreto 2 marzo 2006 al 31 dicembre 2008 e alla
connessa  banca  dati  e attivita' di monitoraggio di cui all'art. 11
del  citato  decreto  2 marzo  2006  al 30 aprile 2009, al fine di un
migliore e completo utilizzo delle risorse ivi previste;
  Considerata  la  necessita'  di disporre, limitatamente all'art. 10
del  decreto  2 marzo  2006,  una  proroga  del  termine previsto dal
comma 8   del   medesimo   articolo   secondo   quanto  richiesto  da
Unioncamere,    nonche'    di   prevedere   un   termine   ultimativo
dell'attivita' di banca dati e di monitoraggio posteriore al suddetto
termine   di  conclusione  dell'attivita'  di  conciliazione  di  cui
all'art.   10   del   decreto   2 marzo  2006,  in  quanto  attivita'
strettamente collegata ai sensi dei commi 1 e 4 del citato art. 11;
                              Decreta :

                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 10

  1.   All'art.   10   del   decreto   del   direttore  generale  per
l'armonizzazione  del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo
2006,  come  modificato  dal  successivo decreto del 13 ottobre 2006,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 8, le parole «fino al termine di ventiquattro mesi"»,
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008.».