IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli l  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Bertacche Pier Angelo, nato il 22 giugno
1972   a   Monselice-PD  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento  del  titolo  professionale  conseguito  nel Regno
Unito,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli ingegneri sezione A -
settori  civile  ambientale  e  industriale - e l'esercizio in Italia
della medesima professione;
  Considerato  che  il  richiedente  ha superato nell'anno accademico
1998/1999  un certo numero di esami presso la Universita' degli studi
di  Ferrara  nel  corso  di  laurea  in «Ingegneria civile, indirizzo
idraulica»;
  Considerato  che  grazie  agli  esami  sostenuti in Italia, il sig.
Bertacche  e'  stato  ammesso al secondo anno del corso universitario
che  gli ha consentito di acquisire il titolo accademico triennale di
«Bachelor   of   Engineering»   nel luglio  2001  presso  la  «Brunel
University» a Londra;
  Considerato   inoltre   ha   conseguito   un  «Master  of  Science»
nel novembre 2004 presso la «University of London»;
  Considerato  infine  che ha documentato di aver maturato esperienza
pluriennale  nell'ambito  professionale  per  il  quale ha chiesto il
riconoscimento;
  Rilevato  che,  secondo  la attestazione della competente autorita'
britannica,  nel caso del sig. Bertacche si tratta di una professione
non  regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e pertanto e'
essenziale  il possesso di esperienza professionale per un periodo di
tempo non inferiore a due anni negli ultimi dieci;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del  14 marzo  2008 in cui, con il conforme parere del rappresentante
del  Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza
volta  ad  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione  A - settore civile
ambientale   dell'albo  degli  ingegneri,  in  quanto  la  formazione
accademico-professionale  documentata dal sig. Bertacche non e' stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative;
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in
ordine  alla  iscrizione  nella  sezione  A  settore industriale sono
emerse  delle  differenze  tra la formazione accademico-professionale
richiesta  in  Italia  per  l'esercizio  della medesima professione e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare delle misure compensative;
  Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al   sig.   Bertacche  Pier  Angelo,  nato  il  22  giugno  1972  a
Monselice-PD  (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  medesima professione in Italia. Il riconoscimento
e'  subordinato,  a  scelta  della richiedente, al superamento di una
prova   attitudinale   oppure   al  compimento  di  un  tirocinio  di
adattamento,  per  un  periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento
dell'una  o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.