IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1290/2005  del  Consiglio  del
21 giugno  2005,  relativo  al  finanziamento della politica agricola
comune;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  883/2006  della Commissione del
21 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  1290/2005  del  Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti
degli  organismi  pagatori,  le  dichiarazioni  delle  spese  e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA
e FEASR;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  885/2006  della Commissione del
21 giugno  2006,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento
degli  organismi  pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR;
    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  del
20 settembre  2005  sul  sostegno  dello sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
    Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  la  soppressione  dell'AIMA  e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per
le  erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento
per  l'espletamento  dei  compiti  di cui all'art. 6, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 1290/2005;
    Vista la nota dell'AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2007.874 del
25 ottobre  2007  con  la quale si chiede alla Commissione europea di
valutare  le  procedure di utilizzo dei versamenti FEASR e la nota di
risposta  della Commissione europea - DG agricoltura e dello sviluppo
rurale n. AGR. 28959 del 12 novembre 2007 con la quale la Commissione
ha  indicato  che  non  ha  osservazioni  da  fare sulle procedure di
utilizzazione dei fondi FEASR;
    Ritenuto  che e' opportuno individuare l'organismo competente per
la determinazione delle assegnazioni mensili dei fondi corrispondenti
alle  quote  di finanziamento comunitario e cofinanziamento nazionale
spettanti  a ciascun organismo pagatore tenuto conto delle previsioni
mensili di spesa dagli stessi formulate;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    Nei  limiti  di  spesa  determinati dal piano di finanziamento di
ciascun  programma  di  sviluppo  rurale,  di  cui  all'art.  15  del
regolamento  (CE)  n.  883/2006,  l'AGEA, in qualita' di organismo di
coordinamento,  e'  competente  a determinare le assegnazioni mensili
dei  fondi  comunitari  e  nazionali  spettanti  a  ciascun organismo
pagatore riconosciuto, tenuto conto delle previsioni di spesa mensili
dagli stessi formulate.