IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e FEASR; Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005; Vista la nota dell'AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2007.874 del 25 ottobre 2007 con la quale si chiede alla Commissione europea di valutare le procedure di utilizzo dei versamenti FEASR e la nota di risposta della Commissione europea - DG agricoltura e dello sviluppo rurale n. AGR. 28959 del 12 novembre 2007 con la quale la Commissione ha indicato che non ha osservazioni da fare sulle procedure di utilizzazione dei fondi FEASR; Ritenuto che e' opportuno individuare l'organismo competente per la determinazione delle assegnazioni mensili dei fondi corrispondenti alle quote di finanziamento comunitario e cofinanziamento nazionale spettanti a ciascun organismo pagatore tenuto conto delle previsioni mensili di spesa dagli stessi formulate; Decreta: Art. 1. Nei limiti di spesa determinati dal piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale, di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 883/2006, l'AGEA, in qualita' di organismo di coordinamento, e' competente a determinare le assegnazioni mensili dei fondi comunitari e nazionali spettanti a ciascun organismo pagatore riconosciuto, tenuto conto delle previsioni di spesa mensili dagli stessi formulate.