IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare per la qualita'
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  novembre  1995  e  successive
modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  indicazione
geografica   tipica  «Sebino»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
Franciacorta,  intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di
produzione   dei  vini  a  indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Sebino»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a indicazione
geografica  tipica  dei  vini  «Sebino  »  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Sebino»,   in  conformita'  al  parere  espresso  dal  sopra  citato
Comitato;
  Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei  codici  delle  tipologie  dei vini della i.g.t. in questione, ai
sensi  dell'art.  7,  comma  2,  del decreto ministeriale 28 dicembre
2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica
tipica  «Sebino»  riconosciuta  con  decreto ministeriale 18 novembre
1995  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  per intero dal testo
annesso  al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2008/2009.