IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la  legge  5 febbraio  1992, n. 91; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il
decreto   ministeriale   21 ottobre   1994,   n.  298,  e  successive
modificazioni;  il  decreto  ministeriale  30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286;  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni; il decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;  il  decreto  interministeriale  4 giugno  2001;  il decreto del
Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo
2003,  n.  53;  il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n. 277; la
circolare   ministeriale  21 marzo  2005,  n.  39;  il  decreto-legge
18 maggio  2006,  n.  181,  convertito nella legge 17 luglio 2006, n.
233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;
  Vista  l'istanza,  presentata  ai  sensi dell'art. 16, comma 1, del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche   professionali  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Reinhilde Schgr;
  Vista  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al sotto indicato titolo di
formazione;
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede  che  per  l'esercizio  della  professione  i beneficiari del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
  Considerato   che   l'interessata   e'   esentata  dall'obbligo  di
documentare  la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M.
n.  39  del  21 marzo  2005, in quanto ha studiato per dodici anni in
scuole  italiane  con  insegnamento  in lingua tedesca, che prevedono
l'insegnamento di italiano come seconda lingua;
  Rilevato  che  il  riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso
alla   professione  corrispondente  per  la  quale  l'interessata  e'
qualificata  nello  Stato  membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 206/2007);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di
studi  post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche' della
formazione   professionale   richiesta,   oltre  al  ciclo  di  studi
post-secondari;
  Tenuto  conto  della  valutazione  favorevole  espressa  in sede di
conferenza  dei  servizi, nella seduta del 12 giugno 2008, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
  Accertato   che   l'esperienza  posseduta  integra  e  completa  la
formazione professionale;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
    diploma   di   istruzione   superiore:   «Magistra  Philosophiae»
conseguito il 5 luglio 2006 presso l'Universita' «Leopold-Franzes» di
Innsbruck (Austria);
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  Uber  Die
Zurucklegung  Des  Unterrichtspraktikums» conseguito il 6 luglio 2007
presso  il  ginnasio  pubblico  dell'Ordine  dei  francescani Hall in
Tirol,
    posseduto  dalla  cittadina  italiana  Reinhilde  Schgr,  nata  a
Silandro  (Bolzano), il 23 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti del
decreto   legislativo   9 novembre   2007,   n.  206,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio della professione di docente nelle scuole
di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
      93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di  secondo  grado  in  lingua  tedesca  e con lingua di insegnamento
tedesca delle localita' ladine;
      98/A  Tedesco,  storia  ed  educazione  civica, geografia nella
scuola  media  in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato  decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2008
                                         Il direttore generale: Dutto