IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 4 luglio 2006 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Casatella Trevigiana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004; Visto il Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»; Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Casatella Trevigiana» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il gia' citato Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con decreto del 4 luglio 2006, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Casatella Trevigiana» e' da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) 487/2008 del 2 giugno 2008.