IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  di  riesame  del sig. Delogu Francesco, cittadino
italiano,  nato a Cagliari il 18 settembre 1977, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, cosi'
come   modificato   dal   decreto   ministeriale   n.   277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale di «Abogado» conseguito in
Spagna  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di «Avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  l'Universita' degli
studi  di  Cagliari  in  data  12 dicembre 2001 e che detto titolo e'
stato  omologato  con il corrispondente titolo accademico spagnolo in
data 17 ottobre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che  e'  iscritto  all'«Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid» dal 20 febbraio 2006;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
soltanto un anno di pratica forense come dichiarato dall'Ordine degli
avvocati  di  Cagliari  in  data  5 giugno  2006, e' stato ammesso al
dottorato  di  ricerca  in  diritto  dei  contratti nel dicembre 2007
presso la stessa universita' italiana;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  il  sig.  Delogu  ha  presentato  una  domanda di
riesame,   per   ottenere   ulteriore   riduzioni   di   tali  misure
compensative,  pervenuta  in  data  5 maggio  2008  e  quindi dopo la
conferenza  di  servizi  del  14 marzo  2008, in cui si era deciso di
accogliere la domanda con applicazione della sola prova orale;
  Considerato  che  la  pratica e' stata nuovamente riesaminata nella
conferenza del 23 maggio 2008 e che in detta sede con conforme parere
anche del rappresentante di categoria, si e' ritenuto che non possono
essere  considerati  rilevanti, ai fini della diminuzione della detta
prova,  ne' l'anno di pratica svolta ne' l'ammissione al dottorato di
ricerca;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Delogu  Francesco, cittadino italiano, nato a Cagliari il
18 settembre  1977, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.