Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche'  dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine   di   facilitare   la   lettura   sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...))
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
Nomina   del  Sottosegretario  di  Stato  presso  la  Presidenza  del
                       Consiglio dei Ministri


  1. Al  Dipartimento  della  protezione  civile della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   e'  attribuito  il  coordinamento  della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per
il  periodo  emergenziale  stabilito  ai  sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. In  deroga  all'articolo 1,  commi 376  e  377,  all'articolo 3,
comma 44,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e
10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  in  via  di assoluta
irripetibilita'  e  straordinarieta'  per  far fronte alla gravissima
situazione  in  corso,  e,  comunque,  fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione  dell'emergenza  rifiuti nella regione Campania e' preposto
un  Sottosegretario  di  Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  di  seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per
tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli
articoli 1  e  2  della  legge  20 luglio  2004,  n. 215, puo' essere
nominato  il  Capo  del  Dipartimento della protezione civile, di cui
resta  ferma  la  competenza  ad  esercitare  in tale veste i compiti
attinenti  alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n.  225, nonche' alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge   7 settembre   del   2001,  n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi   del   competente   Sottosegretario  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   in   sostituzione   dei   Commissari   delegati   di   cui
all'articolo 1  delle  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  9  dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.
3653,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008,
il  Sottosegretario  di  Stato,  con  proprio  decreto, provvede alla
nomina  di  uno  o  piu' capi missione con compiti di amministrazione
attiva  da  esercitarsi  su  delega,  che  subentrano  ai  Commissari
delegati  in  carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il
profilo  dell'organizzazione  che  del funzionamento, in sostituzione
delle strutture delle gestioni commissariali.
  4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato
il  subentro  nelle  competenze  commissariali  sulla  base di quanto
previsto  dal  presente  articolo, con utilizzo delle risorse umane e
strumentali   a   disposizione  delle  gestioni  esistenti.  ((  Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse
disponibili  sulle  gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo
per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle
emergenze.   ))  Le  risorse  giacenti  sulle  contabilita'  speciali
intestate   ai   Commissari   delegati   confluiscono   su   apposita
contabilita' speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera c),  il  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono
          pubblicate   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'   vengano   pubblicate  ai  sensi  dell'art.  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, commi 376 e
          377,  e  3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2008)»:
              «Art.  1  (Disposizioni  in materia di entrata, nonche'
          disposizioni   concernenti  le  seguenti  Missioni:  Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con  le
          autonomie territoriali). - 1-375 (Omissis).
              376.  A  partire  dal  Governo  successivo  a quello in
          carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
          cui  al  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, nel
          testo  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
          componenti  del  Governo  a  qualsiasi titolo, ivi compresi
          ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
          non  puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
          Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
          secondo   periodo   del   primo  comma dell'art.  51  della
          Costituzione.
              377.   A  far  data  dall'applicazione,  ai  sensi  del
          comma 376,  del  decreto  legislativo  n. 300 del 1999 sono
          abrogate  le  disposizioni non compatibili con la riduzione
          dei  Ministeri  di  cui  al  citato comma 376, ivi comprese
          quelle  di  cui  al  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
          n.  317,  e  successive  modificazioni,  e al decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   17 luglio   2006,   n.  233,  e  successive
          modificazioni,  fatte comunque salve le disposizioni di cui
          all'art.  1,  commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
          10-bis,   10-ter,   12,  13-bis,  19,  lettera a),  19-bis,
          19-quater,  22,  lettera a),  22-bis,  22-ter e 25-bis, del
          medesimo  decreto-legge  n.  181  del 2006, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 233 del 2006, e successive
          modificazioni.».
              «Art.   3   (Disposizioni   in  materia  di:  Fondi  da
          ripartire;  Contenimento  e  razionalizzazione  delle spese
          valide  per  tutte  le  missioni;  Pubblico  impiego; Norme
          finali). - 1-43 (Omissis).
              44.   Il   trattamento   economico  onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o  autonomo  con  pubbliche  amministrazioni statali di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  agenzie,  enti  pubblici anche economici, enti di
          ricerca,  universita',  societa'  non  quotate  a  totale o
          prevalente   partecipazione   pubblica   nonche'   le  loro
          controllate,  ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
          qualsiasi  natura  nel  territorio  metropolitano, non puo'
          superare   quello  del  primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione.  Il  limite  si  applica  anche  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ai  presidenti  e
          componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
          societa'  non  quotate,  ai  dirigenti.  Il  limite  non si
          applica   alle  attivita'  di  natura  professionale  e  ai
          contratti  d'opera,  che  non  possono in alcun caso essere
          stipulati  con  chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
          retribuzioni  ai  sensi  dei  precedenti periodi, aventi ad
          oggetto  una  prestazione  artistica  o  professionale  che
          consenta   di   competere  sul  mercato  in  condizioni  di
          effettiva  concorrenza.  Nessun  atto  comportante spesa ai
          sensi  dei  precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
          non  sia  stato  previamente  reso  noto, con l'indicazione
          nominativa  dei  destinatari e dell'ammontare del compenso,
          attraverso     la     pubblicazione     sul     sito    web
          dell'amministrazione  o  del  soggetto interessato, nonche'
          comunicato   al   Governo  e  al  Parlamento.  In  caso  di
          violazione,   l'amministratore   che   abbia   disposto  il
          pagamento  e  il  destinatario  del medesimo sono tenuti al
          rimborso,  a  titolo di danno erariale, di una somma pari a
          dieci  volte  l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
          disposizioni  di  cui  al  primo  e  al secondo periodo del
          presente  comma non  possono  essere  derogate  se  non per
          motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
          di  tempo  non  superiore a tre anni, fermo restando quanto
          disposto  dal  periodo  precedente. Le amministrazioni, gli
          enti  e  le  societa' di cui al primo e secondo periodo del
          presente  comma per  i  quali  il limite trova applicazione
          sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
          alla  Corte  dei  conti. Per le amministrazioni dello Stato
          possono   essere   autorizzate   deroghe  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e   delle   finanze,  nel  limite  massimo  di  25  unita',
          corrispondenti  alle  posizioni  di piu' elevato livello di
          responsabilita'.  Coloro  che sono legati da un rapporto di
          lavoro  con  organismi  pubblici anche economici ovvero con
          societa'  a  partecipazione  pubblica  o  loro partecipate,
          collegate  e  controllate,  e  che  sono  al  tempo  stesso
          componenti   degli   organi   di  governo  o  di  controllo
          dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
          di  lavoro,  sono collocati di diritto in aspettativa senza
          assegni   e   con  sospensione  della  loro  iscrizione  ai
          competenti  istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
          dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
          cumulativo  le  somme  comunque  erogate  all'interessato a
          carico  del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
          pluralita'  di  incarichi da uno stesso organismo conferiti
          nel  corso  dell'anno.  Alla  Banca  d'Italia  e alle altre
          autorita'   indipendenti   il   presente  comma si  applica
          limitatamente  alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
          per  le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
          limite di cui al primo periodo del presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2, 5 e 10 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400   recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art.  2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) - 1.
          Il  Consiglio  dei  ministri determina la politica generale
          del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
          generale  dell'azione  amministrativa; delibera altresi' su
          ogni  questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
          rapporto  fiduciario  con  le Camere. Dirime i conflitti di
          attribuzione tra i ministri.
              2.  Il  Consiglio  dei  ministri esprime l'assenso alla
          iniziativa  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri di
          porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
              3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
          ministri:
                a) le  dichiarazioni relative all'indirizzo politico,
          agli  impegni  programmatici  ed  alle  questioni su cui il
          Governo chiede la fiducia del Parlamento;
                b) i  disegni  di  legge  e le proposte di ritiro dei
          disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
                c) i  decreti  aventi  valore  o  forza  di legge e i
          regolamenti  da  emanare  con  decreto del Presidente della
          Repubblica;
                d) gli  atti di sua competenza previsti dall'art. 127
          della  Costituzione  e  dagli statuti regionali speciali in
          ordine  alle  leggi  regionali e delle province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  salvo  quanto  stabilito dagli statuti
          speciali  per  la  regione siciliana e per la regione Valle
          d'Aosta;
                e) le  direttive  da impartire tramite il commissario
          del  Governo  per l'esercizio delle funzioni amministrative
          delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
                f) le proposte che il ministro competente formula per
          disporre   il   compimento   degli   atti  in  sostituzione
          dell'amministrazione  regionale,  in  caso  di  persistente
          inattivita'  degli  organi  nell'esercizio  delle  funzioni
          delegate,  qualora tali attivita' comportino adempimenti da
          svolgersi  entro i termini perentori previsti dalla legge o
          risultanti dalla natura degli interventi;
                g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione
          o  di  resistere  nei  confronti  degli  altri poteri dello
          Stato, delle regioni e delle province autonome;
                h) le   linee   di  indirizzo  in  tema  di  politica
          internazionale  e  comunitaria  e i progetti dei trattati e
          degli   accordi  internazionali,  comunque  denominati,  di
          natura politica o militare;
                i) gli  atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
          Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
                l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art.
          8 della Costituzione;
                m) i   provvedimenti   da  emanare  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica previo parere del Consiglio di
          Stato,  se il ministro competente non intende conformarsi a
          tale parere;
                n) la richiesta motivata di registrazione della Corte
          dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio
          1934, n. 1214;
                o) le  proposte  motivate  per  lo  scioglimento  dei
          consigli regionali;
                p) le   determinazioni   concernenti   l'annullamento
          straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
          atti   amministrativi   illegittimi,   previo   parere  del
          Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
          amministrativi  delle  regioni  e  delle province autonome,
          anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali;
                q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta
          o   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ritenga
          opportuna la deliberazione consiliare.».
              «Art. 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  e' tassativa,
          anche  agli  effetti  dell'art.  3,  comma 1,  della  legge
          15 gennaio 1994, n. 20.»
              «Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
          ministri).  - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
          nome del Governo:
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto;
                b) chiede  la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
          mezzo  di  un ministro espressamente delegato, la questione
          di fiducia;
                c) sottopone  al Presidente della Repubblica le leggi
          per  la  promulgazione;  in  seguito alla deliberazione del
          Consiglio   dei   ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
          presentazione  alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
          decreti  aventi  valore  o  forza di legge, dei regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
                d) controfirma  gli atti di promulgazione delle leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri,  gli atti che hanno valore o
          forza  di  legge e, insieme con il ministro proponente, gli
          altri atti indicati dalla legge;
                e) presenta   alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione;
                f) esercita   le   attribuzioni  di  cui  alla  legge
          11 marzo  1953,  n.  87,  e  promuove  gli  adempimenti  di
          competenza  governativa  conseguenti  alle  decisioni della
          Corte  costituzionale.  Riferisce inoltre periodicamente al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo  stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale. Segnala
          altresi',  anche  su  proposta  dei  ministri competenti, i
          settori  della  legislazione  nei  quali, in relazione alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo.
              2.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
                a) indirizza  ai  ministri  le direttive politiche ed
          amministrative   in   attuazione  delle  deliberazioni  del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita'  di  direzione  della politica generale del
          Governo;
                b) coordina  e  promuove  l'attivita' dei ministri in
          ordine  agli  atti  che riguardano la politica generale del
          Governo;
                c) puo'  sospendere  l'adozione  di atti da parte dei
          ministri  competenti  in  ordine  a  questioni  politiche e
          amministrative,  sottoponendoli  al  Consiglio dei ministri
          nella riunione immediatamente successiva;
                c-bis)  puo'  deferire  al Consiglio dei Ministri, ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
          definizione di atti e provvedimenti;
                d) concorda  con  i ministri interessati le pubbliche
          dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,
          eccedendo  la normale responsabilita' ministeriale, possano
          impegnare la politica generale del Governo;
                e) adotta     le     direttive     per     assicurare
          l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative;
                f) promuove  l'azione dei ministri per assicurare che
          le  aziende  e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
          secondo   gli   obiettivi   indicati  dalle  leggi  che  ne
          definiscono  l'autonomia  e  in  coerenza con i conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo;
                g) esercita  le attribuzioni conferitegli dalla legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
                h) puo'  disporre, con proprio decreto, l'istituzione
          di  particolari  Comitati  di  ministri,  con il compito di
          esaminare   in   via   preliminare   questioni   di  comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza da
          sottoporre   al   Consiglio   dei  ministri,  eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione;
                i) puo'  disporre la costituzione di gruppi di studio
          e  di  lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
          tutte    le    competenze   dicasteriali   interessate   ed
          eventualmente   di  esperti  anche  non  appartenenti  alla
          pubblica amministrazione.
              3.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro:
                a) promuove  e coordina l'azione del Governo relativa
          alle  politiche  comunitarie  e  assicura  la coerenza e la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,   riferendone   periodicamente   alle  Camere;
          promuove   gli   adempimenti   di   competenza  governativa
          conseguenti  alle  pronunce  della Corte di giustizia delle
          Comunita'  europee;  cura  la tempestiva comunicazione alle
          Camere  dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
          europee,   informando  il  Parlamento  delle  iniziative  e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
                a-bis)   promuove   gli   adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti  alle pronunce della Corte europea
          dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei confronti dello Stato
          italiano;  comunica tempestivamente alle Camere le medesime
          pronunce  ai  fini  dell'esame  da  parte  delle competenti
          Commissioni  parlamentari permanenti e presenta annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce;
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto  attiene  ai  rapporti  con le regioni e le province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e  sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo.
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
              «Art.   10   (Sottosegretari   di   Stato).   -   1.  I
          Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei ministri, di concerto con il ministro che il
          sottosegretario   e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito  il
          Consiglio dei ministri.
              2.  Prima  di  assumere le funzioni i sottosegretari di
          Stato  prestano  giuramento  nelle  mani del Presidente del
          Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
              3.  I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi
          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'
          essere  attribuito  il  titolo di vice ministro, se ad essi
          sono  conferite  deleghe  relative  ad  aree  o progetti di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu'  direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri.
              4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
          rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle Camere e
          delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
          conformita'  alle  direttive  del  ministro e rispondere ad
          interrogazioni  ed interpellanze. I vice ministri di cui al
          comma 3   possono   essere   invitati  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   d'intesa   con   il  Ministro
          competente,  a  partecipare  alle  sedute del Consiglio dei
          Ministri,  senza diritto di voto, per riferire su argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata.
              5.   Oltre   al   sottosegretario   di  Stato  nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
          nominati  presso  la  Presidenza del Consiglio dei ministri
          altri  sottosegretari  per  lo  svolgimento  di determinati
          compiti   e   servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei
          Ministeri   determina  il  numero  e  le  attribuzioni  dei
          sottosegretari.  Entro  tali  limiti  i sottosegretari sono
          assegnati  alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
          Ministeri.».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 4, 14 e 16 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche.»:
              «Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni  e'  fatto  divieto  di istituire uffici di
          diretta   collaborazione,  posti  alle  dirette  dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.»
              «Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regol adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma 3,  lettera p)  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).  1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
          comunque   denominati,   nell'ambito  di  quanto  stabilito
          dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
          poteri:
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
                b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali;
                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
                f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
                i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti;
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
              2.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
              3.  L'esercizio  dei  compiti  e  dei  poteri di cui al
          comma 1  puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
              4.  Gli  atti  e i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente art. non
          sono suscettibili di ricorso gerarchico.
              5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
              - Il  testo  degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
          2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti
          di interessi), recita:
              «Art.  1  (Ambito  soggettivo  di applicazione). - 1. I
          titolari  di  cariche di governo, nell'esercizio delle loro
          funzioni,   si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli
          interessi  pubblici e si astengono dal porre in essere atti
          e  dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione
          di conflitto d'interessi.
              2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di
          cariche  di  governo si intende il Presidente del Consiglio
          dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
          di  Stato  e  i  commissari straordinari del Governo di cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  adottano  disposizioni  idonee  ad  assicurare  il
          rispetto del principio di cui al comma 1.».
              «Art.  2 (Incompatibilita). - 1. Il titolare di cariche
          di  governo,  nello  svolgimento  del proprio incarico, non
          puo':
                a) ricoprire  cariche  o  uffici pubblici diversi dal
          mandato  parlamentare,  di  amministratore  di enti locali,
          come definito dall'art. 77, comma 2, del testo unico di cui
          al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli
          previsti dall'art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni,
          ad  esclusione  delle  cariche  di  cui all'art. 1, secondo
          comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
                b) ricoprire   cariche  o  uffici  o  svolgere  altre
          funzioni  comunque  denominate in enti di diritto pubblico,
          anche economici;
                c) ricoprire   cariche  o  uffici  o  svolgere  altre
          funzioni  comunque  denominate ovvero esercitare compiti di
          gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di
          rilievo imprenditoriale;
                d) esercitare  attivita'  professionali  o  di lavoro
          autonomo  in  materie connesse con la carica di governo, di
          qualunque  natura,  anche se gratuite, a favore di soggetti
          pubblici  o  privati;  in  ragione  di  tali  attivita'  il
          titolare  di cariche di governo puo' percepire unicamente i
          proventi  per  le  prestazioni svolte prima dell'assunzione
          della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici,
          o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere
          atti   di   gestione   in   associazioni   o  societa'  tra
          professionisti;
                e) esercitare  qualsiasi  tipo  di  impiego  o lavoro
          pubblico;
                f) esercitare  qualsiasi  tipo  di  impiego  o lavoro
          privato.
              2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o
          piu'  institori  ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del
          codice civile.
              3.  Gli  incarichi  e  le  funzioni indicati al comma 1
          cessano  dalla  data del giuramento relativo agli incarichi
          di  cui  all'art.  1  e  comunque dall'effettiva assunzione
          della  carica;  da  essi  non  puo'  derivare, per tutta la
          durata   della   carica   di   governo,   alcuna  forma  di
          retribuzione  o  di vantaggio per il titolare. Le attivita'
          di   cui   al  comma 1  sono  vietate  anche  quando  siano
          esercitate all'estero.
              4.  L'incompatibilita'  prevista  dalla disposizione di
          cui  alla  lettera d)  del  comma 1  costituisce  causa  di
          impedimento  temporaneo  all'esercizio  della professione e
          come    tale    e'   soggetta   alla   disciplina   dettata
          dall'ordinamento     professionale     di     appartenenza.
          L'incompatibilita'  prevista dalle disposizioni di cui alle
          lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal
          termine  della  carica  di governo nei confronti di enti di
          diritto  pubblico,  anche  economici,  nonche'  di societa'
          aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori
          connessi con la carica ricoperta.
              5.  I  dipendenti  pubblici e privati sono collocati in
          aspettativa,   o   nell'analoga  posizione  prevista  dagli
          ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con
          decorrenza   dal   giorno   del   giuramento   e   comunque
          dall'effettiva  assunzione  della carica. Resta fermo anche
          per  i  titolari  delle  cariche  di  governo che i periodi
          trascorsi  nello  svolgimento dell'incarico in posizione di
          aspettativa  o  di  fuori ruolo non recano pregiudizio alla
          posizione professionale e alla progressione di carriera.».
              - Il  testo dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge
          7 settembre  2001,  n.  343, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti
          per  assicurare  il coordinamento operativo delle strutture
          preposte   alle   attivita'  di  protezione  civile  e  per
          migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
          civile) reca:
              «5.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  5 della legge
          24 febbraio   1992,   n.   225,   si  applicano  anche  con
          riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
          nella competenza del Dipartimento della protezione civile e
          diversi  da  quelli  per  i  quali  si  rende necessaria la
          delibera dello stato di emergenza.».