IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto il decreto in data 9 settembre 1994, con il quale l'«Istituto
Skinner di formazione e ricerca» e' stato abilitato ad istituire e ad
attivare  nella  sede  principale  di  Roma  corsi  di  formazione in
psicoterapia,  per  i  fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio
1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  in  data  25 maggio  2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione   adottato   dall'«Istituto   Skinner  -  Scuola  di
specializzazione  in  psicoterapia comportamentale e cognitiva» nella
sede  principale di Roma, alle disposizioni del titolo II del decreto
n. 509/1998;
  Visto  il  decreto in data 9 ottobre 2001 di attivazione della sede
periferica di Napoli;
  Visto  il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento della sede
periferica di Napoli;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione   ad   aumentare   il   numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al  primo anno di corso da 15 a 20 unita' e per l'intero
corso a 80 unita' nella sede periferica di Napoli;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'art. 3 del regolamento, nella seduta
del 18 aprile 2008;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dallo  Istituto sopra indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario nella riunione del 13 maggio 2008 trasmessa con nota n.
244 del 29 maggio 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'«Istituto Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia
comportamentale  e  cognitiva»  di  Roma, abilitato ad istituire e ad
attivare  con  decreti  9 ottobre  2001  e  6 aprile 2007, nella sede
periferica  di  Napoli  via Salvator Rosa, 299 - fabbricato 1, sc. 1,
piano  2°,  int.  6, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai
sensi  del  regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre
1998, n. 509 e' autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi
ammissibili  a  ciascun  anno  di  corso  a 20 unita' e, per l'intero
corso, a 80 unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 luglio 2008
                                         Il direttore generale: Masia