IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la
proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre
2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata disposta la proroga e la
dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003,
rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle
prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  2005,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2006;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 dicembre  2006,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2007;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225
recante:   «Disposizioni   urgenti   per  fronteggiare  l'eccezionale
afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003,   n.   3266,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 gennaio 2005, n. 3397
recante   «Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile»  e,  in
particolare, l'art. 7;
  Visto  l'art.  11  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3417 del 28 gennaio 2005, recante: «Disposizioni urgenti
di protezione civile»;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006,
art. 7;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 gennaio 2008 con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino
al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;
  Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 gennaio   2008,   n.   3646,  recante:  «Ulteriori  interventi  di
protezione  civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in
atto nel territorio delle isole Eolie»;
  Considerato  che in seguito all'emanazione del citato provvedimento
emergenziale  con  il  quale  il  Prefetto  di  Messina  e'  nominato
Commissario  delegato  si  rende  necessario  effettuare  la compiuta
ricognizione dei poteri commissariali;
  Ritenuto  che  l'approssimarsi  della  stagione  estiva  acuisce la
situazione  di  emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie, e
che,  pertanto,  si  rende  necessario provvedere con ogni consentita
urgenza  alla ricognizione dei compiti e delle funzioni commissariali
al  fine  di  assicurare  la  salvaguardia  della  popolazione  e del
territorio altresi' assicurando l'operato commissariale;
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire la continuita' delle
azioni  gia'  intraprese per conseguire il definitivo superamento del
contesto di criticita' che interessa le isole Eolie;
  Viste  le  note  del  Dipartimento  della  protezione  civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  21341, del 3 aprile 2008 e
24945, del 16 aprile 2008;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione  siciliana  con nota 32139, del
1° luglio 2008;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Al  fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale
in   atto   nel   territorio   delle   isole   Eolie  il  Commissario
delegato-Prefetto  di  Messina  nominato con ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  23 gennaio  2008,  n. 3646 esercita le
funzioni  di  cui all'ordinanza n. 3225/2002, articoli 1, 2 e 4 anche
mediante  l'esercizio  dei  poteri derogatori di cui all'art. 6 della
medesima  ordinanza  e dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  7 marzo 2003, n. 3266, nonche' le ulteriori
funzioni indicate nei commi seguenti.
  2.  Il  Commissario  delegato-Prefetto  di  Messina provvede per il
ripristino   e   per   la   realizzazione   di   ulteriori   adeguate
infrastrutture,   in   particolare  viarie  e  portuali,  sull'intero
territorio delle isole Eolie.
  3.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  7 marzo  2003,  n.  3266  il  comma 1,  primo  capoverso e'
sostituito  dal  seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione
civile  - Commissario delegato, in relazione agli effetti indotti dal
vulcanismo  in  atto  nel  territorio  delle  isole  Eolie, svolge le
attivita'   e  pone  in  essere  gli  interventi  inerenti  al  ciclo
dell'emergenza   per   quanto  concerne  le  fasi  della  previsione,
monitoraggio,  sorveglianza,  presidio ed allertamento assicurando il
potenziamento  ed  il  funzionamento  delle  strutture  e  dei  mezzi
inerenti  a  tali  fasi,  anche  avvalendosi  del  Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Il
Prefetto  di  Messina  -  Commissario  delegato per le fasi del ciclo
dell'emergenza  riguardanti  le  attivita'  di  contrasto, soccorso e
assistenza  alle  popolazioni  effettua  gli  interventi  urgenti per
rimuovere  ogni  situazione  di pericolo per l'incolumita' pubblica e
privata  e  pone  in  essere  le  attivita'  di  prima  assistenza  e
sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi».
  4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  7 marzo  2003,  n.  3266  e'  abrogata la frase «ed il
Sindaco del Comune di Lipari» .
  5.  Agli  articoli 2,  3  e  7,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole «Il Sindaco di
Lipari»,    sono    sostituite   dalle   seguenti   «il   Commissario
delegato-Prefetto di Messina».
  6.  All'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  7 marzo 2003, n. 3266 la frase «d'intesa con il Commissario
delegato  ed  il  Sindaco  di  Lipari»  e'  sostituita dalla seguente
«d'intesa con il Commissario delegato Prefetto di Messina».
  7.  All'art.  12  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 marzo  2003,  n.  3266 la frase «Il Capo del Dipartimento
della  protezione civile - Commissario delegato ovvero il Sindaco del
Comune  di  Lipari sono autorizzati» e' sostituita dalla seguente «Il
Commissario delegato - Prefetto di Messina e' autorizzato».
  8.  All'art.  16  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 marzo 2003, n. 3266 dopo le parole «Commissario delegato»
sono inserite le seguenti «Prefetto di Messina».
  9.  All'art.  18  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 marzo  2003,  n.  3266 la frase «il Sindaco del Comune di
Lipari  e'  nominato  funzionario  delegato  ed»  e' sostituita dalla
seguente «Il Commissario delegato - Prefetto di Messina».
  10.  All'art.  14  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 marzo 2003, n. 3266 e' aggiunto il seguente comma « 6. Il
Dipartimento  della  protezione civile pone in essere le attivita' di
supporto  logistico  per  la manutenzione e la gestione delle reti di
monitoraggio  e  di  sorveglianza  afferenti  al  Dipartimento  anche
attraverso  i  centri  di  competenza  di cui al decreto del Capo del
Dipartimento  n. 4324, dell'11 settembre 2007, unitamente alle azioni
per  la  manutenzione  e  gestione  delle  pertinenze  tecnologiche e
logistiche e per lo svolgimento di attivita' tecniche di valutazione,
anche  scientifica, e di pianificazione di protezione civile poste in
essere  dal  Centro  operativo  avanzato  istituito presso l'isola di
Stromboli che costituisce presidio territoriale avanzato del medesimo
Dipartimento.»
  11.  All'art.  6,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10 settembre  2004, n. 3375 la frase «il Sindaco del comune
di  Lipari  -  Commissario  delegato,  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, fornisce
alle competenti autorita', entro trenta giorni a decorrere dalla data
di  pubblicazione  della  presente  ordinanza»  e'  sostituita  dalla
seguente «Il Commissario delegato - Prefetto di Messina fornisce alle
competenti  autorita',  entro  trenta  giorni».  Il periodo temporale
indicato  e'  da  intendersi  decorrente  dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza.
  12.  All'art.  7,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  28 gennaio 2005, n. 3397 le parole «Il Commissario delegato
-  Sindaco  del  comune di Lipari» sono sostituite dalle seguenti «Il
Commissario delegato - Prefetto di Messina».
  13.  All'art.  1,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  1° agosto  2005, n. 3452 la frase «il Sindaco del comune di
Lipari  -  Commissario  delegato»  e'  sostituita  dalla seguente «il
Commissario delegato - Prefetto di Messina».
  14.   Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  alla  presente
ordinanza   il   Commissario   delegato  -  Prefetto  di  Messina  e'
autorizzato  ad  avvalersi  delle  amministrazioni  periferiche dello
Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni di Lipari, Leni, S.
Marina  Salina,  Malfa,  dell'Universita' degli studi di Messina e di
istituzioni  scientifiche,  senza oneri a carico dei fondi attribuiti
al Commissario delegato.
  15. Il Commissario delegato - Prefetto di Messina e' autorizzato ad
avvalersi  di  un  Comitato  tecnico amministrativo per l'istruttoria
tecnico amministrativa degli interventi, la valutazione ed ogni altra
eventuale  procedura  afferente  all'approvazione dei progetti. Detto
Comitato  e'  composto  da  un Avvocato dello Stato, da due dirigenti
ingegneri   designati   dalla  Regione  siciliana,  da  un  ingegnere
dell'Ufficio   del  genio  civile  opere  marittime,  nonche'  da  un
dirigente  dotato della necessaria professionalita' anche titolare di
posizione   di   vertice  nell'amministrazione  di  provenienza.  Con
separato atto il Commissario delegato - Prefetto di Messina determina
il  compenso, sulla base di criteri di rigorosa perequazione connessi
alla   specifica   professionalita'   posseduta  dai  componenti,  da
attribuire   ai  detti  componenti  con  oneri  a  carico  dei  fondi
commissariali.
  16.  Per lo svolgimento delle funzioni commissariali il Commissario
delegato  -  Prefetto  di  Messina  e'  autorizzato  ad istituire una
struttura  amministrativa  composta  da  non  piu'  di  tre unita' di
personale  in  servizio  presso  la  Prefettura  di  Messina. A detto
personale  verra'  attribuito, in ragione delle funzioni svolte e dei
livelli  di  responsabilita'  assunti,  un  compenso  determinato con
apposito  provvedimento  commissariale  con  oneri a carico dei fondi
commissariali.
  17.  Al  fine di realizzare risparmi di spesa e' abrogato l'art. 7,
comma 2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
28 luglio 2006, n. 3536.