L'AUTORITA'

  NELLA  riunione  della Commissione per i servizi e i prodotti del 6
giugno 2008;
  VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare,
l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;
  VISTA  la  legge  14  novembre 1995, n. 481, recante " Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita':
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
  VISTA  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  del  parlamento  europeo  e  del Consiglio 97/36/CE del 30
giugno 1997;
  VISTA  la  legge  6  agosto  1990, n. 223, recante " Disciplina del
sistema   radiotelevisivo   pubblico   e   privato   "  e  successive
modificazioni;
  VISTA  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
  VISTO  il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998
ed  entrato  in  vigore  per  tutti gli Stati parti della Convenzione
stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni, cosi' modificate, sono
conformi  alla  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio
96/37/CE del 30 giugno 1997;
  VISTO   il  decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.  408,  recante  "
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblicita' radiotelevisiva "
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9   dicembre  1993,  n.  581,  recante  "Regolamento  in  materia  di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
  VISTO   il   decreto-legge   27   agosto   1993,  n.  323,  recante
"Provvedimenti  urgenti  in  materia radiotelevisiva" convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  VISTA  la  legge  26  ottobre  1995,  n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
  VISTO   il   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  545,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva",  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 650;
  VISTA  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante " Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31  luglio  1997,  n.  249, relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  VISTO  il  decreto-legge  30  gennaio  1999, n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29   marzo   1999,  n.  78,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
  VISTO  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   gennaio  2000,  n.  5,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  VISTA  la  legge  7 giugno 2000, n. 150, recante " Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni";
  VISTA  la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000";
  VISTA  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione";
  VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione";
  VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e'
stato   adottato   il   regolamento   in   materia   di   pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, successivamente modificato e integrato
con  delibere  nn.  250/04/CSP  del  6 ottobre 2004, 34/05/CSP dell'8
marzo  2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e 132/06/CSP del 12 luglio
2006;
  VISTA  la  delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 con la quale
sono  state  approvate  le  modifiche  al  regolamento  in materia di
pubblicita'  radiotelevisiva  e  televendite al fine di conformare il
citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE cosi'
come  modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il
1°  ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della
Convenzione  stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni
concernenti gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico e le
finestre  di  televendita,  disponendo,  in  particolare,  per queste
ultime,  che  "Fermi  i  limiti  di cui all'articolo 38, comma 6, del
decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  ogni  finestra  di
programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e
dai  fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non
esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima
ininterrotta di quindici minuti";
  VISTA la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008, con la quale la
disciplina   introdotta  con  la  delibera  n.  162/07/CSP  e'  stata
integrata  con  la  precisazione  che "gli "spot di televendita" sono
ammessi  nel  rispetto  dei  limiti  di  affollamento orario previsti
dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177";
  VISTA  l'ordinanza  del  Tribunale  Amministrativo Regionale per il
Lazio, sezione Terza Ter, in data 31 gennaio 2008, n. 681/2008 con la
quale  e'  stata  accolta  la  domanda  incidentale  di  sospensione,
proposta  dalla  societa'  R.T.I.  - Reti Televisive Italiane S.p.A.,
degli  effetti della citata delibera n. 162/07/CSP nella parte in cui
individua  la sua entrata in vigore nel sessantesimo giorno dalla sua
pubblicazione,  ossia  nel  9  febbraio  2008, tenuto conto: a) della
circostanza  che  alla data della Camera di Consiglio nel corso della
quale e' stata deliberata la stessa ordinanza era in corso l'adozione
da  parte  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni di
ulteriori   modifiche   della   delibera   impugnata,  potenzialmente
incidenti   sugli   adempimenti   intesi   a   dare  esecuzione  alle
prescrizioni  in  essa  contenute;  b)  della  complessita'  di detti
adempimenti   e   degli   impegni  contrattuali  gia'  assunti  dalla
ricorrente;
  VISTA  la  lettera  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  6
febbraio  2008 di trasmissione della citata ordinanza n. 681/2008 del
TAR   Lazio,   con   la  quale  la  predetta  Avvocatura  rappresenta
l'opportunita'  che  l'Autorita', ottemperando all'invito rivolto dal
TAR,  di  individuare  un  termine congruo di entrata in vigore della
delibera  n.  162/07/CSP,  rispetti  lo stesso criterio di decorrenza
anche  con  riguardo  alle ulteriori modifiche regolamentari adottate
nella riunione del 31 gennaio 2008;
  RITENUTO,   in   ottemperanza   a  quanto  statuito  dal  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per il Lazio, di indicare un nuovo termine
per  l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento in
materia  di  pubblicita' radiotelevisiva e televendite dalla delibera
n.  162/07/CSP e di prevedere identico termine anche per l'entrata in
vigore  della  delibera  n.  12/08/CSP,  che  integra  la  disciplina
introdotta con la citata delibera n. 162/07/CSP ;
  CONSIDERATO che gli esiti degli approfondimenti istruttori esperiti
mediante  interlocuzione  della  societa'  ricorrente  e di tutti gli
altri  operatori  interessati  dalla  disciplina  recata dalle citate
delibere  nn.  162/07/CSP  e 12/08/CSP hanno mostrato che gli impegni
contrattuali  assunti  dagli operatori nella materia de qua risultano
svolgere   effetti   fino  alla  parte  finale  dell'anno  in  corso,
rendendosi  pertanto complesso e potenzialmente pregiudizievole per i
medesimi  operatori, con riguardo a tali impegni, un adeguamento alla
nuova disciplina prima di tale periodo;
  RITENUTO, per l'effetto, ragionevole, avuto riguardo agli interessi
incisi  dalle  modifiche  alla disciplina regolamentare in materia di
pubblicita'  radiotelevisiva e televendite, stabilire nel 30 novembre
2008  la  data  di  entrata  in  vigore delle modifiche introdotte al
Regolamento  di  cui  alla delibera n. 538/01/CSP con le delibere nn.
162/07/CSP e 12/08/CSP;
  UDITA  la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri
,  relatori  ai  sensi  dell'articolo  29 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA

                             Articolo 1

  1. Le modifiche introdotte al Regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva  e  televendite  con la delibera n. 162/07/CSP dell'8
novembre  2007  e  con  la  delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008
entrano in vigore il 30 novembre 2008.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.

  Roma, 6 giugno 2008
                                              IL PRESIDENTE: Calabro'
  I COMMISSARI RELATORI: Lauria - Magri