IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e' istituito un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire elevati premi ai giocatori; b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE; c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi adottando le disposizioni tecniche che disciplinano il concorso pronostici su base ippica; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007, recante disposizioni sulle modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore; Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, concernente la raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»; Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, concernente misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica; Considerato che occorre adottare il provvedimento di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ai fini dell'istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei sopraindicati criteri. Dispone: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative del concorso pronostici su base ippica, denominato «V7». 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine; c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso pronostici ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare le giocate; d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione; e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso pronostici ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare giocate; f) colonna, l'insieme dei sette pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante relativamente al concorso; g) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, al quale e' affidata l'attivita' di gestione in base a quanto stabilito nella convenzione di concessione; h) concorso, l'insieme degli eventi su base ippica oggetto del concorso pronostici di cui al comma 1; i) disponibile a vincite o Montepremi, l'importo da ripartire tra i pronostici vincenti; l) esito, il risultato certificato da AAMS di ciascun evento; m) evento, ciascuna delle corse di cavalli inserita nel concorso; n) giocata, i pronostici effettuati dal partecipante per le corse del concorso; o) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; p) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica mediante emissione di cedole di caratura; q) giocata sistemistica, la combinazione di giocate derivante dal pronostico di un numero di cavalli superiore a quello minimo; r) giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata; s) palinsesto o campo partenti, il documento contenente l'elenco delle corse e dei cavalli oggetto del concorso pronostici e di tutte le altre informazioni necessarie per l'effettuazione dei pronostici; t) partecipante o giocatore, colui che effettua la giocata; u) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna; v) pronostico vincente, la colonna indicante i pronostici conformi agli esiti degli eventi oggetto del concorso; z) punto di vendita o luogo di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero l'ippodromo; aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascun pronostico vincente; bb)ricevuta di partecipazione, il titolo al portatore che certifica l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico documento valido per la riscossione degli stessi; cc)riporto o jackpot, il montepremi che, nel caso in cui non risultino pronostici vincenti, e' riassegnato al montepremi del successivo concorso; dd)riunione, l'insieme delle corse di un ippodromo previste in un determinato giorno; ee)schedina di gioco, il supporto cartaceo la cui funzione e' esclusivamente quella di indicare i pronostici espressi dal partecipante; ff)terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione dei pronostici indicati nelle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione; gg)totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, esercitato da AAMS ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per la gestione del concorso pronostici.