IL DIRETTORE GENERALE

           dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  relativo  alle  «norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio
2008,  n.  18,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  7 marzo  2008  concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
definizione dei relativi compiti;
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  l'art.  17/bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al
registro nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 105 dell'8 maggio
2003,  con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi
dell'art.  19  della  legge  n.  1096/1971,  la  varieta'  di festuca
arundinacea «Southern Comfort»;
  Vista la nota n. 1199 del 17 gennaio 2008, con la quale la Societa'
DLF    Trifolium    Dansk    Planteforaedling,   responsabile   della
conservazione  in  purezza  della  varieta'  stessa,  ha  chiesto  la
modifica della denominazione da «Southern Comfort» a «Galatea»;
  Considerato  che  il controllo effettuato sulla nuova denominazione
proposta ha dato esito positivo;
  Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere la proposta di modifica
formulata;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  La  denominazione  della  varieta' di festuca arundinacea, iscritta
con decreto ministeriale del 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 105 dell'8 maggio 2003, e'
modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

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           |                  |     Attuale      |
Codice Sian|      Specie      |  denominazione   |Nuova denominazione
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           |     Festuca      |                  |
   7719    |   arundinacea    | Southern Comfort |      Galatea

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2008
                                         Il direttore generale: Blasi

          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.