IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,  e  successive  modifiche, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza della sig.ra Galli Sabina, nata a Susa (Italia) il
22  dicembre  1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
e  successive  modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del
decreto   legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  statunitense  di «Licensed Clinical social Worker», di
cui  e'  in  possesso  dal giugno  2005,  come attestato dallo «State
Education    Department»,    ai   fini   dell'esercizio   in   Italia
dell'attivita' di psicoterapeuta;
  Considerato  che  la  richiedente ha conseguito presso la «Columbia
University»  di  New  York  il  titolo accademico biennale «Master of
science in Social Work» nel 2001;
  Considerato  altresi' che ha completato un programma di due anni di
Training avanzato in Psicoterapia della Gestalt nel 2006;
  Vista  la dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a
New  York relativa ad altro caso, da cui si evince chiaramente che il
titolo  di  «Licensed  clinical  social  work»  permette  l'esercizio
dell'attivita' di psicoterapia nello Stato di New York;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2008;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato  che  non  sussiste  alcuna  corrispondenza  tra la sua
formazione  accademica  e  professionale,  cosi'  come documentata, e
quella richiesta allo psicoterapeuta italiano;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di  psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla sig.ra Galli Sabina, nata a Susa (Italia) il 22 dicembre 1972,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
psicoterapeuta in Italia.
    Roma, 8 luglio 2008
                                       Il direttore generale: Frunzio