IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
  Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n.
90/2008;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 giugno  2008, n. 3682, recante l'organizzazione delle Strutture di
missione  di  cui  all'art.  1,  comma 3, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, e determinazione degli emolumenti spettanti al personale
coinvolto nelle relative attivita' nonche' la successiva ordinanza di
protezione civile n. 3686 del 2008;
  Viste  le  note  del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE
S.p.a.  e  FIBE  Campania  S.p.a., con cui le predette societa' hanno
comunicato  la  volonta'  di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008,
l'attivita'  di  gestione  degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino
(Napoli),  Giugliano  (Napoli),  Santa  Maria Capua Vetere (Caserta),
Avellino  - localita' Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento), avviando la procedura per il licenziamento collettivo ex
art.  4  e  seguenti  della legge n. 223/1991 del personale in carico
alle predette societa';
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 giugno  2008, n. 3685, recante il trasferimento di competenze alle
province  della  regione  Campania  in  attuazione  dell'art.  1  del
decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per
assicurare  lo smaltimento dei rifiuti in Campania, ed in particolare
l'art.  1,  comma 1,  che  affida  ai presidenti delle province della
regione l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 1, commi 1 e
2, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;
  Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  del  30 giugno  2008  con  cui  le  province  della regione
Campania  sono  state invitate a comunicare entro il 2 luglio 2008 il
nominativo  del  responsabile del procedimento incaricato della presa
in consegna delle strutture e dei beni strumentali;
  Considerato  che  le province non hanno a tutt'oggi provveduto agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente;
  Tenuto  conto  che  l'estromissione  delle  societa' ex affidatarie
dalla  gestione  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  ed  in
particolare  dalla gestione degli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti impone di agire in via sostitutiva per impedire soluzioni
di   continuita'   nella   prosecuzione   del   servizio   anche   in
considerazione  dell'aumento  delle  temperature  durante la stagione
estiva  in corso ed il conseguente rischio per le popolazioni situate
sul territorio campano;
  Tenuto  conto,  altresi', che e' necessario assumere iniziative per
l'utilizzazione  delle risorse umane disponibili, salvaguardando, ove
possibile,  i livelli occupazionali esistenti, ed incentivando, nella
ricorrenza  dei  presupposti di legge, il personale da utilizzare per
garantire adeguata risposta alla situazione emergenziale in atto;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere  ad  apportare  ulteriori
modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di
accelerare   le   iniziative  dirette  al  superamento  del  contesto
emergenziale in atto nella regione Campania;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.
1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  In  relazione  alla  situazione  di  somma  urgenza riguardante
l'utilizzazione   degli  impianti  di  trattamento  e  selezione  dei
rifiuti,  che costituiscono strumento indispensabile per fronteggiare
l'attuale  crisi  gestione  dei rifiuti in Campania, e' prorogata per
sessanta  giorni,  in  deroga  all'art.  3  del  decreto  legislativo
9 aprile  2008,  n. 81, l'autorizzazione al funzionamento, nelle more
della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in
sicurezza, elaborato dalla Missione tecnico operativo-impiantistica.
  2.  Nelle  more  dell'attuazione  del  piano  di cui al comma 1, la
Missione   tecnico   operativa   -  impiantistica  predispone  misure
straordinarie  di  presidio  e  di tutela dei luoghi di lavoro, anche
avvalendosi di personale in possesso delle idonee professionalita'.