IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, nato l'11
gennaio 1979 a Santiago de Chile (Cile), cittadino cileno, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999 e successive modifiche in combinato disposto
con  l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento
del  titolo  professionale  di  psicologo  conseguito in Cile in data
25 novembre  2004  presso  la  «Universidad  de  La  Serena», ai fini
dell'accesso  all'albo  degli  psicologi - sezione A e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciado en Psicologia» presso la stessa Universita' in pari data;
  Considerato  altresi'  che  ha  conseguito  presso  la  Universita'
cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Milano  un  Master universitario di
secondo  livello  in  «Sport  e  Management psicosociale», rilasciato
nel febbraio 2008;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2008;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «psicologo»,  come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Milano  in  data  9 ottobre 2007 con
validita' fino al 30 novembre 2008 per motivi di studio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Lizama  Codocedo Eugenio Andres, nato l'11 gennaio 1979 a
Santiago de Chile (Cile), cittadino cileno, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
di psicologo.