IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  7 novembre  1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo  ad  un  Programma  internazionale  per l'energia, firmato a
Parigi  il  18 novembre  1974,  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista  la direttiva 2006/67/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che
stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri dell'Unione europea di
mantenere  un  livello  minimo  di  scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22,  ed  in
particolare   l'art.  1,  comma 1,  e  l'art.  2,  comma 3,  i  quali
dispongono  che  le  scorte  di  riserva  del Paese siano determinate
annualmente  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  che,  nel  medesimo  decreto,  siano  definiti i
coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra
i soggetti ad esso tenuti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data
attuazione  al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  recante  norme per il
riordino  del settore energetico e delega al Governo per il riassetto
delle  disposizioni  vigenti  in materia di energia ed in particolare
l'art.  1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2008,  n.  1069,  con  il  quale  sono  state  determinate  le scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008;
  Considerato   che   l'Agenzia   internazionale   per  l'energia  ha
modificato  il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai
sensi  della  legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie
importazioni nette;
  Ritenuto  necessario  procedere  ad  un  nuovo calcolo delle scorte
obbligatorie  per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i
livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Determinazione    dei    quantitativi   incrementali   delle   scorte
        obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008

  1.   La   quota  aggiuntiva  di  scorte  di  riserva  necessaria  a
raggiungere   i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia  internazionale dell'energia per l'anno in corso ammonta
a 1.748.746 tonnellate complessive, cosi' ripartite:
    categoria I:    392.492 tonnellate
    categoria II: 1.167.363 tonnellate
    categoria III:  188.891 tonnellate