IL MINISTRO DELLA DIFESA

                           di concerto con

           I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELLE INFRASTRUTTURE
                   E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  il  codice  della  navigazione approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
    Visti  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate  e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento di
attuazione,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,   concernente   la   riforma  dell'organizzazione  del
Governo;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  9 novembre  2004,  n.  265, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante
interventi  urgenti  nel  settore  dell'aviazione  civile e delega al
Governo  per  l'emanazione  di disposizioni correttive ed integrative
del codice della navigazione;
    Visto   il   decreto  legislativo  9 maggio  2005,  n.  96,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  15 marzo 2006, n. 151, recante
norme   di   revisione  della  parte  aeronautica  del  codice  della
navigazione;
    Visto  in  particolare,  il  terzo comma dell'art. 693 del codice
della  navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare
aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare alla
aviazione  civile  in  quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa,
di  concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
trasferiti  al  demanio  aeronautico civile per l'assegnazione in uso
gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in Concessione»;
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri  e  in
particolare l'art. 1, commi 4 e 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
5 luglio  2006,  concernente  l'organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  del Ministero dei trasporti, cosi' come modificato
ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 5 aprile 2007;
    Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1997, n. 250, recante
l'istituzione  dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e,
in  particolare  l'art.  8, comma 2, il quale prevede che con decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, di concerto con i
Ministro  del  tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in
uso  gratuito,  i  beni  del  demanio  aeroportuale per il successivo
affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;
    Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di
programma»  del  14 ottobre  2004,  tra  il Ministero della difesa il
Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  finalizzato  al  trasferimento  al
demanio  statale,  ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o
sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della Difesa;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa in data 25 gennaio
2008,  recante  atto  di indirizzo relativo agli aeroporti militari a
doppio uso militare-civile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008);
    Ravvisata  la  necessita'  di  dare  applicazione al disposto del
citato  terzo  comma dell'art.  693 del codice della navigazione, con
l'individuazione  dei  beni del demanio militare aeronautico non piu'
funzionali  ai  fini  militari  da  destinare all'aviazione civile in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo;
    Ravvisata   la  necessita'  di  dare  contestuale  attuazione  al
disposto  del  richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
250  del  1997,  ai  fini  del contemporaneo trasferimento al demanio
aeronautico   civile   per  l'assegnazione  gratuita  all'ENAC  e  il
successivo   affidamento   in   concessione   dei  beni  del  demanio
aeronautico  militare  individuati  ai sensi del richiamato art. 693,
terzo   comma,   del  codice  della  navigazione,  per  mantenere  la
necessaria   continuita'   della   gestione   del   traffico   civile
aeroportuale;
    Visto  il  verbale  del  Ministero  della  difesa - Gabinetto del
Ministro,  recante  il  resoconto  della  riunione  tenutasi  in data
3 aprile   2008,  del  gruppo  di  lavoro  di  vertice  composto  dai
rappresentanti  dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  degli  enti
interessati,  che  hanno  analizzato  la  dismissione  dei  beni,  in
particolare, del compendio aeroportuale di Ancona Falconara;
    Vista  la  determinazione  dello Stato maggiore dell'Aeronautica,
assunta   con  foglio  n.  MDAAVSMA  22027  in  data  18 marzo  2008,
confermata   dallo   Stato  maggiore  della  difesa,  con  foglio  n.
141/1481/4665.5 in data 9 aprile 2008, circa il cessato interesse, ai
fini  militari,  dei  beni  individuati  nel  progetto di dismissione
appartenenti al compendio aeroportuale di Ancona Falconara;
    Vista  la determinazione del Ministero dei trasporti, assunta con
foglio   n.   1496   in   data   31 marzo   2008,  circa  l'effettiva
strumentalita'   ai  fini  del  trasporto  aereo  degli  stessi  beni
descritti nel richiamato progetto di dismissione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  I  beni  del  demanio  militare aeronautico dell'aeroporto di
Ancona  Falconara,  individuati  e  descritti  nell'annesso tecnico e
relativi  allegati,  che  costituiscono parte integrante del presente
decreto,  dichiarati  non  piu'  funzionali  ai  fini  militari, sono
destinati   all'aviazione   civile   con   trasferimento  al  demanio
aeronautico  civile  (demanio  pubblico  dello Stato ramo trasporti -
aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
alla  data  del presente decreto, in quanto strumentali all'attivita'
del trasporto aereo civile.
    2.  I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma 1, sono assegnati,
contestualmente,  in  uso  gratuito  all'ENAC,  ai sensi dell'art. 8,
comma 2, dei decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.