IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364
contenente  la  ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra Comunita'
Europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.ra  Escher Medea Pythia, nata a Menziken
(Svizzera)  il  7  dicembre  1973,  cittadina  svizzera,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale
conseguito   in   Svizzera,   ai   fini   dell'accesso   all'albo   e
dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licentiata  Philosophiae» presso 1'Universita' di Berna nel novembre
2002;
  Considerato  che  la  sig.ra Escher risulta essere membro ordinario
alla  Federazione  Svizzera  delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP)
dall'11 maggio 2004;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute
del 14 marzo e del 23 maggio 2008;
  Visto  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nelle
sedute sopra indicate;
  Considerato  che  non  ha  dimostrato  di essere in possesso di una
formazione   accademico-professionale   completa  rispetto  a  quella
richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo»
sezione  A  dell'albo,  si  ritiene  necessaria l'applicazione di una
misura  compensativa  consistente  in  una  prova  attitudinale orale
oppure in un tirocinio;
  Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Escher  Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7
dicembre  1973,  cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.