IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig.ra Escher Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7 dicembre 1973, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licentiata Philosophiae» presso 1'Universita' di Berna nel novembre 2002; Considerato che la sig.ra Escher risulta essere membro ordinario alla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) dall'11 maggio 2004; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14 marzo e del 23 maggio 2008; Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» sezione A dell'albo, si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Escher Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7 dicembre 1973, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.